LETTERA ALLA COMMISSIONE EUROPEA E AD AMNESTY INTERNATIONAL
Dopo la pubblicazione del decimo decreto Salva Ilva, PeaceLink ha
scritto alla Commissione Europea una dettagliata analisi del testo che presenta
aspetti giuridici anomali e di una gravità eccezionale.
Questa è la lettera PeaceLink alla Commissione Europea:
https://docs.google.com/document/d/1boa6xDc_vdGu5XMwegphImdQkjhw10VrqDftqjKNC1M/edit?usp=sharing
PeaceLink ha inoltre scritto ad Amnesty International evidenziando
violazioni dei caposaldi dello Stato di Diritto e della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo:
Questa è la lettera ad Amnesty International http://www.peacelink.it/pace/a/43248.html
Segnaliamo la violazione degli articoli 1, 2, 3, 7 e 10 della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Viene
sacrificato il principio di eguaglianza e introdotto un principio di
diseguaglianza dei diritti in base al territorio a cui una persona appartiene.
PeaceLink si sta mobilitando in tutte le sedi perché il diritto
alla protezione della vita e della salute sia garantito e non venga
mercanteggiato.
Lettera
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Per PeaceLink
Antonia Battaglia
Luciano Manna
Alessandro Marescotti
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Pubblicato il decreto Ilva
Il decimo decreto salva Ilva è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e da oggi 10/6/2016 entra in vigore.
Il testo è fantascienza del diritto.
Infatti estende l’immunità penale, già prevista per i commissari,
anche all’aggiudicatario.
PeaceLink invita tutte le forze che si battono contro le modifiche
alla Costituzione a dichiarare esplicitamente la loro contrarietà a questo
decreto abnorme che sospende a Taranto le tutele non solo della Costituzione ma
del diritto stesso.
Oggi la lotta per i diritti costituzionali passa da Taranto.
Per PeaceLink
Antonia Battaglia
Fulvia Gravame
Luciano Manna
Alessandro Marescotti
APPENDICE TECNICA
ECCO IL TESTO DEL PRECEDENTE DECRETO
DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2015, n. 1
Art. 2
Disciplina
applicabile ad ILVA S.p.A.
comma 6
L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di
cui al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi
4 e 5 del
presente articolo, equivale all'adozione ed efficace
attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo
6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della
valutazione
delle condotte strettamente connesse all'attuazione
dell'A.I.A. e
delle altre norme a tutela
dell'ambiente, della salute e
dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in
attuazione
del Piano di cui al periodo precedente non
possono dare luogo a
responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario
e dei soggetti da questo
funzionalmente delegati, in quanto
costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in
materia
ambientale, di tutela della salute e dell' incolumita' pubblica e
di
sicurezza sul lavoro.
ECCO IL TESTO DEL NUOVO DECRETO
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DECRETO-LEGGE 9 giugno 2016, n. 98 Disposizioni urgenti per
il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo
ILVA. (16G00109) (GU Serie Generale n.133 del 9-6-2016) note: Entrata in vigore
del provvedimento: 10/06/2016
Nel nuovo decreto (art. 1 comma 4 lettera b) si legge
al comma 6, dopo le parole: «del commissario
straordinario»
sono inserite le seguenti: «,
dell'affittuario o acquirente» e le
parole: «da questo funzionalmente delegati» sono
sostituite dalle
seguenti: «da questi funzionalmente delegati».
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Quindi il testo del decreto 1/2015 modificato e integrato dal
decreto 98/2016 ora è
Art. 2
Disciplina
applicabile ad ILVA S.p.A.
comma 6
L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di
cui al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi
4 e 5 del
presente articolo, equivale all'adozione ed efficace
attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo
6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della
valutazione
delle condotte strettamente connesse all'attuazione
dell'A.I.A. e
delle altre norme a tutela
dell'ambiente, della salute e
dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in
attuazione
del Piano di cui al periodo precedente non
possono dare luogo a
responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario,
dell'affittuario o acquirente e
dei soggetti da questi funzionalmente
delegati, in quanto
costituiscono adempimento delle migliori regole
preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'
incolumita'
pubblica e di sicurezza
sul lavoro.