PeaceLink accoglie con soddisfazione la nuova lettera di
messa in mora che la Commissione Europea ha notificato oggi all'Italia sulla
vicenda Ilva/Taranto.
La nuova messa in mora costituisce un appliamento molto importante
della procedura di infrazione lanciata dalla Commissione Europea il 26
settembre 2013, in quanto ne rafforza il quadro legale aggiungendo importanti
richiami a nuove violazioni.
Secondo la Commissione Europea, l'ILVA non sta tuttora
rispettando le condizioni previste dalla direttiva IPPC ("Industrial
Pollution Prevention and Control"). L'Esecutivo comunitario contesta
all'Italia che l'Ilva stia violando anche la Direttiva Seveso sulla prevenzione
dei rischi di incidenti industriali rilevanti, e, ancor di più, anche la
Direttiva sulle emissioni industriali (2010/75/EU). La nuova lettera di messa
in mora riguarda punti fondamentali della questione Ilva quale i rifiuti, il
loro stoccaggio, gli scarichi delle acque utilizzate negli impianti, l'inquinamento
dei suoli e delle aree vicine allo stabilimento.
Ecco i punti rilevanti contenuti nella lettera di messa
in mora e che PeaceLink ha tradotto:
- Considerata l'evidenza del fatto che l'ILVA stia ancora
causando un importante inquinamento, la Commissione ha reputato che l'Italia
violi gli articoli 11 e 12 della Direttiva sulle Emissioni Industriali.
Questa decisione mantiene e riconferma la messa in mora di settembre
relativamente alla direttiva Ippc, ampliandola con nuovi rilievi riguardanti le
condizioni previste dall'autorizzazione a produrre dell'ILVA, la cui produzione
avrebbe dovuto essere regolata dall'AIA ma che non è stata attuata e quindi ha
causato un "inquinamento significativo" dell'area circostante.
Criticità citate dalla Commissione riguardano: il suolo, i rifiuti, il loro
utilizzo, le acque di scarico e di raccolta, la protezione del suolo e della
falda acquifera, la cessazione di attività.
- La Commissione nota che nell'autorizzazione AIA non vi
sono tutti i necessari requisiti né per quanto concerne le discariche interne
agli stabilimenti, né per la gestione dei rifiuti, dei prodotti di scarto della
lavorazione e le acque reflue.
- La Commissione parla di evidenza del fatto che "le
condizioni attestate nell'autorizzazione ILVA (AIA) costituiscono un PERICOLO
IMMEDIATO PER LA SALUTE UMANA. Le condizioni di produzione dell'ILVA
rappresentano una minaccia di immediati effetti avversi anche sull'ambiente ed
impongono all'Italia l'obbligo di sospendere le operazioni delle parti rilevanti
dello stabilimento" (Direttiva Emissioni industriali, art. 8.2, secondo
paragrafo).
La Commissione Europea reputa che, in base all'articolo
8.2 della direttiva, l'Italia era obbligata, a "sospendere l'attività
dell'impianto o delle sue parti pertinenti". A Bruxelles non risulta
che l'Italia abbia sospeso le attività dell'Ilva.
Un ulteriore punto di decisione, infine, riguarda la
Direttiva Seveso (96/82/CE) sulla prevenzione dei grandi incidenti industriali
che comportano rilascio di sostanze pericolose.
Gli Stati membri hanno l'obbligo di pubblicare e
aggiornare ogni cinque anni dei "rapporti di sicurezza", ma per
l'Ilva l'ultimo rapporto è stato pubblicato nel 2008.
Il ruolo di PeaceLink nella procedura di infrazione è
stato riconosciuto dal portavoce della Commissione, che ha citato
l'associazione per il lavoro svolto con la Commissione.
Per PeaceLink
Antonia Battaglia
Luciano Manna
Alessandro Marescotti
www.peacelink.it