L'autore
del video è Luciano Manna e
risale a ieri e a stanotte.
http://www.youtube.com/watch?v=d1bJ2eahO2o&feature=youtu.be
Le
prime immagini girate ieri con la luce del sole si riferiscono all'impianto di
agglomerazione in cui si forma la diossina.
Appaiono evidenti delle emissioni diffuse e fuggitive.
Quelle
girate stanotte riguardano le emissioni complessive dello stabilimento che
risultano non convogliate dai camini.
Tali
immagini sono indicative di un'esposizione di un numero imprecisato di
lavoratori a fumi e vapori che dovrebbero essere convogliati o captati in modo
efficace mentre le direttive europee sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
recepite nella legge 626/94 e poi trasfuse nel "Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza" (vedere note tecnico-giuridiche).
Le
norme europee recepite dalla legislazione italiana prevedono che il datore di
lavoro
"progetta,
programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti
cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile,
l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata".
Le
immagini girate attestano il non rispetto delle prescrizioni dell'AIA
(cfr.http://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/aia-e-controlli/tabella-riassuntiva-delle-prescrizioni-aia/ILVAtabellaprescrizioniriesamefinale.pdf), in particolare le prescrizioni relative al
"confinamento delle polveri" che attualmente - come è visibile dalle
immagini - non avviene per le "aree di gestione e movimentazione dei
materiali polverulenti", la cui pericolosità è nota. Tale confinamento
doveva servire per evitare le emissioni diffuse e fuggitive, vera criticità
dello stabilimento e vera questione centrale e spinosa emersa nella perizia dei
tecnici della Procura.
Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink
--- NOTE TECNICO GIURIDICHE ---
D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e
99/92/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro (Pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994)
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Testo unico in materia
di tutela della salute e della sicurezza
(Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Art. 237.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie
operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti
cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in
quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni
in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con
la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il
più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata,
nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare
l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente
le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente,
con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature
e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati,
trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori
ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.