Spett.le
Autorità Idrica Pugliese
pc
Ai
Sindaci dei Comuni della Provincia di BARI
Ai
Sindaci dei Comuni della Provincia della BAT
Ai
Sindaci dei Comuni della Provincia di BRINDISI
Ai
Sindaci dei Comuni della Provincia di FOGGIA
Ai
Sindaci dei Comuni della Provincia di LECCE
Ai
Sindaci dei Comuni della Provincia di TARANTO
alla
stampa
9
aprile 2013
Oggetto: diffida
ad applicare con tempestività l'esito del referendum abrogativo del 12 e 13
giugno 2011 che ha espunto dalla tariffa del s.i.i. “la remunerazione del
capitale investito”
Il
Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” - Forum Italiano dei Movimenti per
l'Acqua
PREMESSO
che in
data 12 e 13 giugno 2011 l'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è stato
parzialmente abrogato con l'espunzione, tra i componenti della tariffa del
Servizio Idrico Integrato della “remunerazione del capitale investito”;
che la
Corte costituzionale con la Sentenza n. 26 del 2011, con la quale ha dichiarato
costituzionalmente ammissibile il quesito referendario, ha chiarito che la normativa
residua è immediatamente applicabile senza necessità di attendere alcun
intervento legislativo;
che
l'esito abrogativo è stato sancito con il Decreto del Presidente della
Repubblica 18 Luglio 2011, n. 116 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 167 del 20 Luglio 2011, per cui dal giorno successivo “è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservare e far osservare l’esito referendario”;
che la
Corte Costituzionale, con la Sentenza 199/2012, ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.
148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive
modificazioni, poiché questo viola “il divieto di ripristino della normativa
abrogata dalla volontà popolare”;
che il
Consiglio di Stato con il parere n. 267 del 25 gennaio 2013, sostiene che il
criterio dell’adeguatezza della remunerazione dell’investimento, a partire dal
21 luglio, è stato applicato illegittimamente poiché in contrasto con gli
effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011.
V I S T O
che il d.l. 6
dicembre 2011, n. 201 (convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214) ha
affidato i compiti di regolazione in materia di servizio idrico all’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, ivi compresa la predisposizione di un metodo
tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, e
che tali poteri sono stati ribaditi dal d.P.C.M. 20 luglio 2012;
che, in data 28
dicembre 2012, l’Autorità ha adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR
intitolata “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del Metodo Tariffario
Transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”, nel
quale sotto la voce “oneri finanziari” ripropone il meccanismo della
remunerazione del capitale proprio, riproducendo, di fatto, la medesima
componente tariffaria abrogata dai referendum 2011;
che nel
succitato Metodo Tariffario Transitorio viene introdotta in tariffa la
copertura di un fondo presso il gestore destinato alla realizzazione di nuovi
investimenti (FONI), derogando dal principio sancito dall’art. 154, d.lgs. n.
152/2006 per cui “tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato
hanno natura di corrispettivo”;
che la delibera
585/2012/R/IDR, pur essendo stata adottata a fine 2012, definisce il proprio
ambito temporale di applicazione per il periodo di regolazione 2012-2013, in
violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, più
volte ribadito dalla giurisprudenza in materia.
CONSIDERATO
che la delibera
585/2012/R/IDR stabilisce che entro il 31 marzo 2013 (poi prorogata al 30
aprile 2013), gli Enti d’Ambito aggiornino la tariffa del SII sulla base del
Metodo Tariffario Transitorio sottomettendo all'AEEG, entro la medesima data,
la nuova tariffa predisposta per approvazione da parte dell'Autorità;
che la delibera
585/2012/R/IDR stabilisce che la nuova tariffa predisposta dall'Ente d'ambito
venga da questi applicata per tutto il 2012 e il 2013.
CONSIDERATO
ALTRESI'
che i
cittadini e le cittadine italiani si sono democraticamente espressi tramite
consultazione referendaria il 12-13 giugno 2011, votando sì al 2°quesito con
l'obiettivo di rendere la gestione del servizio idrico estraneo alle logiche di
profitto;
che i
cittadini e le cittadine italiani/e attendono dal 21 luglio 2011 che le
autorità competenti diano piena e corretta applicazione agli esiti referendari;
DIFFIDA
l'Autorità
Idrica Pugliese ad applicare la nuova tariffa calcolata sulla base del
Metodo Tariffario Transitorio e a proseguire con il mantenimento della voce
“remunerazione del capitale investito” all'interno dell'attuale tariffa
CHIEDE
di
provvedere immediatamente ad adeguare la tariffa del Servizio Idrico Integrato
al fine di renderla coerente con l'esito referendario, quindi eliminando dalla
tariffa stessa la remunerazione del capitale investito.
A
N N U N C I A
che il proseguimento della mancata esecuzione dei
provvedimenti richiesti imporrebbe al nostro Comitato di proseguire con la
Campagna di Obbedienza Civile promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per
l’Acqua, attraverso una azione più decisa, non esclusa quella di chiamare
tutti coloro che si sono recati alle urne nel mese di giugno 2011 a una autoriduzione
delle bollette, non pagando la quota parte illegittima.
Ricordiamo che l’autoriduzione è stata già
praticata da cittadini di altri Comuni italiani e, recentemente, accolta da
una sentenza del TAR della Toscana che invalida le bollette dell’acqua
post referendum e conferma che “il criterio della remunerazione del
capitale (...) essendo strettamente connesso all’oggetto del quesito
referendario, viene inevitabilmente travolto dalla volontà popolare
abrogatrice...”.
In
attesa di un pronto riscontro, si saluta cordialmente.
Comitato
pugliese “Acqua Bene Comune” – Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua