Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle CittĂ metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia.
Â
La Conferenza Unificata
Â
nell’odierna
seduta del 18 ottobre 2018
Â
VISTO l’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28
dicembre 2015, n. 108, che istituisce il Programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle cittĂ
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (“piano periferie”);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
maggio 2016 recante “Approvazione del bando con il quale sono definiti le
modalitĂ e la procedura di presentazione dei progetti per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle cittĂ
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
dicembre 2016 recante “Approvazione della graduatoria del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio
2016”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
febbraio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 maggio 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 dicembre 2016;
VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e successive modificazioni che istituisce, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per assicurare il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese da
ripartire con uno o piĂą decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, in relazione ai programmi presentati dalle Amministrazioni centrali
dello Stato;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 141, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, che, a integrazione delle risorse stanziate ai sensi
dell’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, e dell’art.
1, comma 104, della legge n. 232 del 2016, destina ulteriori risorse a valere
sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il
periodo di programmazione 2014-2020, mediante delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
maggio 2017 recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 132”;
VISTE le delibere CIPE n.2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7
agosto 2017 concernenti l’assegnazione e la modulazione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e coesione al Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ai sensi dell’articolo
1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
VISTO l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, che dispone il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui
all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, 232;
VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2017, n. 108, relativo
alla proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di
sviluppo infrastrutturale del Paese;
CONSIDERATO che il comma 02 dell’articolo 13 del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, stabilisce che “l'efficacia delle
convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3
marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma
141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020”;
VISTE le 120 convenzioni stipulate tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari del finanziamento relativo al
“piano periferie”, all’esito dell’approvazione della graduatoria dei progetti
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre
2016, per un numero complessivo di 120 progetti, 24 dei quali finanziati con le
risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
CONSIDERATO che anche i 96 enti successivi ai primi 24 –
anche dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge n. 91 del 2018 che ha differito al 2020 l’efficacia delle
relative convenzioni – possono proseguire o attivare gli interventi previsti
da ciascun progetto sulla base dei cronoprogrammi approvati, eventualmente
modificati secondo i criteri e le procedure di cui alle convenzioni
sottoscritte, provvedendo ai relativi oneri autonomamente, anche attraverso le
altre forme di finanziamento consentite dall’ordinamento e, in particolare, il “Prestito
riqualificazione periferie urbane” da Cassa Depositi e Prestiti, destinato al
pagamento delle spese concernenti l’intervento di riqualificazione rientranti
nell’ambito del predetto Programma straordinario, indipendentemente dalla
efficacia o meno del differimento delle convenzioni;
CONDIVISA la necessitĂ di
acquisire l’intesa sull’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
come prevede il comma 01 dell’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018,
n.91, in coerenza con il contenuto del presente accordo;
CONDIVISA l’opportunità di non
privare gli enti locali delle risorse necessarie a coprire le spese giĂ
sostenute con riguardo all’attuazione del “piano periferie”;
CONDIVISA altresì la necessitĂ
che siano finanziate le spese effettivamente sostenute per gli interventi e
quindi che le economie prodotte nel corso dell’attuazione e della realizzazione
degli interventi del “piano periferie” rimangano nella disponibilità dei Fondi
di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli
altri Comuni e CittĂ metropolitane ed in particolare per gli Enti che non hanno
presentato la richiesta di finanziamento;
CONDIVISA l’opportunità di
individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in
condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti
per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attivitĂ
previste dalle convenzioni stesse;
CONSTATATO che è necessario
introdurre disposizioni di legge che consentano di procedere con le erogazioni
del “piano periferie”;
CONDIVISA pertanto l’opportunitĂ
che venga prevista nella legge di bilancio per il 2019 una serie di
disposizioni in base alle quali: le convenzioni in essere con i 96 enti
successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il “piano
periferie” producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono
limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
dovranno a tal fine essere adeguate le convenzioni esistenti; le risorse
relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono
nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di
investimento dei Comuni e delle cittĂ metropolitane; le nuove disposizioni trovano
copertura negli stanziamenti residui del Fondo sviluppo e coesione, con le
stesse finalitĂ ; le convenzioni in essere debbono essere conseguentemente
adeguate. Le disposizioni risulterebbero pertanto del seguente tenore:
«1. Le risorse finanziarie derivanti
dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto,
o in corso d’opera, nonché gli eventuali ulteriori residui relativi ai
finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle cittĂ metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo
istituito nel bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri o,
se finanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al Fondo sviluppo e
coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
al finanziamento di spese di investimento dei Comuni e delle CittĂ
metropolitane.
2. Le convenzioni stipulate
nell’ambito del Programma di cui al comma 1 e concluse sulla base di quanto
disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017,
nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della citata legge n. 232 del
2016, producono effetti nel corso dell’anno 2019 ai sensi del comma 4, con
riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari
in base al cronoprogramma.
3. Al rimborso delle spese di cui
al comma 2, si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di
sviluppo e coesione per le medesime finalitĂ di cui al programma straordinario
di cui al comma 1.
4. Entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri
e gli enti beneficiari provvedono all’adeguamento delle convenzioni giĂ
sottoscritte alle disposizioni di cui al comma 1»;
ACQUISITO l’assenso del Governo,
delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI
Â
SANCISCE ACCORDO
Â
nei termini di cui in premessa,
ai fini della prosecuzione degli interventi previsti nelle convenzioni e ai
fini dell’erogazione degli stanziamenti relativi al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e
la sicurezza delle periferie delle CittĂ metropolitane e dei Comuni Capoluogo
di Provincia.
Â