RIFIUTI, ZULLO: PUO' GRANDALIANO PUO' INTERVENIRE NELLE GARA DEGLI ARO?
Il presidente del gruppo regionale di Direzione Italia, Ignazio Zullo, ha presentato un'interrogazione al presidente Emiliano
Riteniamo attribuiti poteri al commissario dell’agenzia per i rifiuti (AGER), Grandaliano al di là delle previsioni di legge tanto da legittimarlo ad intervenire nelle procedure di gare in corso di svolgimento degli ARO (Ambiti di raccolta ottimali).
É una questione di non poco conto che, per quello che concerne il nostro ruolo, ci poniamo in modo politico e che diventano un interrogazione al presidente della Regione, Emiliano, al quale vorremmo ci fosse una risposta chiara.
Chiediamo semplicemente qual è la norma che consente questa interferenza.
qui di seguito l’interrogazione che contiene dettagli tecnici e legislativi
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INTERROGAZIONE
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Oggetto:
su quali norme si basa il potere di sospensione e di approvazione degli atti di
gara degli ARO esercitato dal Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti?
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Premesso:
Il
quesito: su quali norme si basa il potere di sospensione e di approvazione
degli atti di gara degli ARO esercitato dal Commissario ad acta dell’Agenzia
Rifiuti? Prende origine dal fatto che negli atti dell’ARO 7/BA si fa riferimento alla
L.R. Puglia 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016 (istitutiva
dell’Agenzia Rifiuti), nonché al Decreto del Presidente della Giunta n. 53 del
10.02.2017 di proroga dell’incarico al Commissario ad acta ai sensi dell’art.
16 L.R. 24/2012.
Tuttavia,
siffatto potere non trova riscontro nella L.R. Puglia 24/2012, così come
modificata nel 2016. In particolare, si rileva che:
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le
funzioni dell’Agenzia Rifiuti sono disciplinate dall’art. 9 della legge. Si tratta delle funzioni
pubbliche relative al servizio di gestione dei RSU previste dal TU Ambiente e
già esercitate dagli ATO (ambiti territoriali ottimali): attuazione del PRGRU,
realizzazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento RSU;
determinazione delle tariffe; controllo sui livelli generali del servizio;
predisposizione di ADR tra imprese e utenti del servizio; subentro nei
contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale;
predisposizione della Carta dei servizi
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ai sensi
dell’art. 9, co. 7, lett. f) della legge, l’Agenzia può espletare, su delega
delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di
raccolta RSU. Tale compito è richiamato anche dall’art. 14, co. 2 della legge,
in base al quale i Comuni associati possono avvalersi dell’Agenzia quale
stazione unica appaltante per l’espletamento della procedure di affidamento del
servizio di raccolta RSU
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ai sensi
dell’art. 16 della legge,
con decreto del Presidente della Giunta viene nominato il Commissario ad acta
dell’Agenzia con il compito di gestire la fase transitoria in attesa della
predisposizione dello Statuto e dell’attivazione degli organi dell’Agenzia: il
Commissario ad acta svolge i compiti di cui all’art. 9 della L.R. ed i compiti
di attivazione dell’Agenzia.
Nessuna norma attribuisce all’Agenzia un potere
generalizzato di controllo e/o di approvazione degli atti delle procedure
indette dagli ARO,
i cui compiti sono invece disciplinati dall’art. 14 della legge.
N.B. In sede di
prima applicazione della L.R. 24/2012, la Giunta Vendola, stante l’inerzia
di molti Comuni nell’avvio delle procedure di affidamento del servizio
unitario di raccolta, tra il 2014 e il 2015 ha esercitato il proprio potere
di controllo sostitutivo ai sensi dell’art. 14 citato, nominando commissari
ad acta con specifici compiti di avvio delle procedure presso gli ARO.
Infatti, con
delibera di Giunta n. 2725 del 18.12.2014 presso l’ARO 7/BA è stato
nominato commissario ad acta l’ing. Giuseppe Angelini, con il compito di
porre in essere gli atti preliminari necessari all’avvio delle suddette
procedure (i compiti del commissario sono definiti compiutamente nella
delibera).
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L’art. 14 della
L.R. Puglia 24/2012, in conformità all’art. 200, co. 4 TU Ambiente, ha
attribuito alla Regione un potere di controllo sull’attività dei Comuni
associati in ARO, da esercitare anche in via sostitutiva mediante la nomina di
commissari ad acta per mezzo di delibere di Giunta.
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L’art.
14 è stato parzialmente modificato dalla L.R. 20/2016, che ha tuttavia confermato
i poteri ed i compiti attribuiti ai commissari ad acta nominati con le
precedenti delibere di Giunta regionale, specificando che questi avrebbero
dovuto portare a termine le attività ad essi affidate (comma 4). Inoltre,
l’art. 14 ha precisato che gli ARO proseguono le attività previste in materia
di raccolta RSU, avviando le relative procedure di affidamento del servizio.
L’art. 14 non ha attribuito all’Agenzia alcuna
funzione sostitutiva rispetto all’attività degli ARO. La responsabilità delle procedure
di affidamento del servizio di raccolta RSU è quindi attribuita esclusivamente
agli ARO che, al più, possono delegare lo svolgimento della gara all’Agenzia,
quale stazione unica appaltante.
La
L.R. Puglia 20/2016 ha inoltre introdotto l’art. 14bis nella L.R. 24/2012,
disciplinando ai sensi dell’art. 200, co. 4 TU Ambiente le modalità di
esercizio del potere sostitutivo della Regione. La norma chiarisce che tale
potere si esercita mediante nomina di un commissario ad acta da parte della
Giunta regionale, previa diffida all’adempimento al soggetto su cui grava
l’obbligo di provvedere. Il commissario ad acta all’uopo nominato esercita
tutti i poteri dell’organo sostituito, approva gli atti tecnico-amministrativi
propedeutici all’affidamento del servizio di raccolta RSU a livello di ARO.
Neppure
questa norma legittima l’intervento dell’Agenzia Rifiuti nella gara d’ambito
dell’ARO 7/BA,
posto che non c’è stata inerzia, né diffida, né nomina di uno specifico
commissario ad acta da parte della Giunta regionale in relazione alla
procedura.
Tanto
premesso, come si giustifica il sollecito dei Sindaci dell’ARO 7/BA al
Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti?
Nei
verbali dell’Assemblea dei Sindaci dell’ARO 7/BA viene menzionato il decreto
del Presidente della Giunta n. 53 del 10.02.2017 -che ha prorogato l’incarico
del Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti- quale provvedimento legittimante
l’intervento del Commissario ad acta nella gara d’ambito.
Occorre,
quindi, esaminare il suddetto decreto. È utile inoltre soffermarsi anche sul
confronto con il precedente decreto del Presidente della Giunta, contenente la
“prima†nomina del Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti.
Ø Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 527 del 5.08.2016: nomina Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti
ai sensi dell’art. 16 L.R. 24/2012 (come modificata da L.R. 20/2016)
Il
decreto attribuisce al Commissario le funzioni di cui all’art. 9 della legge
regionale (funzioni ordinarie dell’Agenzia), vale a dire attuazione del Piano
Rifiuti, definizione tariffe ecc. (in precedenza attribuite agli ex Ambiti
Territoriali Ottimali).
L’incarico
ha durata di sei mesi (fino a febbraio 2017).
Ø Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 53 del 10.02.2017: proroga del Commissario ad acta dell’Agenzia
Rifiuti
Il
decreto in realtà non si limita a prorogare le funzioni del Commissario ai
sensi dell’art. 16 della legge regionale (vale a dire le funzioni elencate
dall’art. 9 della legge citata), ma attribuisce al Commissario anche le
funzioni commissariali di cui alle delibere di Giunta nn. 1169/2014, 2725/2014
e 800/2015.
Si tratta dei poteri concernenti il controllo e
l’approvazione degli atti degli ARO,
già commissariati con precedenti delibere della Giunta Vendola (tra cui l’ARO
7/BA), ai sensi dell’art. 14, comma 2 L.R. 24/2012 (versione originaria).Â
Tuttavia,
il nuovo art. 14 L.R. 24/2012 (come modificato dalla L.R. 20/2016) nella
versione in vigore dal 5 agosto 2016:
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prevede al
comma 3 che i commissari ad acta nominati con precedenti delibere di Giunta
concludono le attività previste;
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prevede al
comma 6 che la Regione con delibera di Giunta approva le misure di
accelerazione dell’attività degli ARO e dei commissari ad acta nominati con
precedenti delibere;
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prevede al
comma 7 che gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di
raccolta RSU, avviando le procedure di affidamento entro 90 giorni dall’entrata
in vigore delle nuove disposizioni della L.R. 20/2016
Osservazioni sul Decreto in esame:
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è viziato
da incompetenza, difetto assoluto di attribuzione: il Presidente della
Giunta ha esercitato poteri di nomina non previsti dalla L.R. in esame (in
particolare dal nuovo art. 14), che al limite avrebbero dovuto essere
esercitati dalla Giunta;
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è viziato
da plurime violazioni di legge:
a)Â Â Â Â Â il Presidente ha attribuito ad
un nuovo organo (Commissario ad acta dell’Agenzia) le funzioni commissariali
che in base al novellato art. 14 devono essere portate a termine dai commissari
ad acta nominati dalla Giunta Vendola
b)Â Â Â Â Â il Presidente ha esteso le
funzioni commissariali di cui alle delibere della Giunta Vendola oltre i
compiti specificamente attribuiti ai commissari nelle suddette delibere,
fino a prevedere che il Commissario ad acta dell’Agenzia debba “approvare tutti
gli atti e i provvedimenti necessari alla risoluzione delle problematiche
esistenti nella procedure di affidamento già avviate†ovvero “approvare gli
atti e provvedimenti per l’esecuzione dei servizi di raccolta†presso gli ARO
(si veda il dispositivo del decreto ai punti n. 2 e n. 3 e si confronti con i
compiti attribuiti ai commissari ad acta in base alle precedenti delibere di
Giunta)
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Tutto ciò premesso, INTERROGO
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Il Presidente della Regione Puglia per
sapere, su
quali norme si basa il potere di sospensione e di approvazione degli atti di
gara degli ARO esercitato dal Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti?
IGNAZIO ZULLO
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