COMUNICATO STAMPA
 06.11.2017
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“La ParziarietĂ
delle Obbligazioni”. Come vengono tutelati i condòmini
Un convegno
dell’Arco, l’Associazione Revisori Contabili Condominiali
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BARI. Un convegno
sulla “Parziarietà delle obbligazioni” condominiali, per spiegare i risvolti
della sentenza della Cassazione n. 14530 del 9 giugno scorso. Si è tenuto a
Bari, nei giorni scorsi presso il Rondò Hotel. Ad organizzarlo, l’ARCO,
l’Associazione Revisori Contabili Condominiali, presieduta da Francesco Schena in
collaborazione con Apulia Meetings e il portale specializzato Condominioweb,
rappresentato dal coordinatore editoriale Ivan Meo.
Secondo la Cassazione, il condomino moroso
è debitore solamente per la propria quota, non potendogli essere richiesto di
adempiere per altri (principio della parziarietĂ delle obbligazioni).
“Lo spirito della sentenza – ha spiegato
Schena - è quello di garantire ai condòmini, in regola con i pagamenti, di
essere esonerati da eventuali esecuzioni da parte di creditori - fornitori del
condominio; ma garantisce anche i morosi in quanto limita le pretese di
creditori - fornitori unicamente alle quote riconducibili a quello che è il valore
millesimale della loro proprietà ”. Un passo in avanti, quindi, rispetto al
passato, quando vigeva l’ipotesi di obbligazione solidale da parte di qualsiasi
condomino nei confronti dei creditori.
“Dal suo canto, il condomino – ha
continuato Schena – deve mantenere consapevolezza su quello che è il proprio
stato dei pagamenti e sapere su quanto può essere chiamato a rispondere nei
confronti del creditore, che presenta direttamente nei suoi confronti
un’esecuzione. Consapevolezza, quindi, della propria posizione contabile, ma
anche di quelli che sono i millesimi della sua proprietà ”.
Durante il convegno, per gli addetti ai
lavori, riflettori puntati sulle obbligazioni condominiali. Come spiegato da
Maurizio Tarantino, esperto di Condominioweb, “sono tutti i contratti che
l’amministratore stipula in nome e per conto dei condòmini, ovvero dell’ente
condominio nella sua collegialitĂ , nei confronti di terzi (societĂ di appalti o
di servizi o singoli professionisti)”.
“La parziarietà – ha aggiunto il
presidente dell’Arco Schena - è una parcellizzazione, una frammentazione dell’obbligazione,
che nasce nella sua unitarietà nei confronti dell’ente”. Quello della
parziarietĂ , come sottolineato da Pierantonio Lisi, ricercatore del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, “è un tema
di grande attualitĂ che coinvolge il modo di intendere il condominio, ma anche
il ruolo stesso dell’amministratore come professionista. Ogni giorno, in
materia, vi sono nuove sentenze. E’ un argomento in continuo divenire, che
merita i giusti approfondimenti”.
Sia Antonio Console, membro fondatore di
Accademia Confamministrare che Nicola Frivoli, scrittore di libri giuridici in
ambito condominiale, hanno voluto soffermarsi su quella che è la figura
dell’amministratore oggi. La riforma del condominio, la 220 dell’11 dicembre
del 2012, “se da una lato – ha spiegato Console - ha aggravato gli obblighi di
azione dell’amministratore condominiale verso i condòmini e verso la tutela delle
parti comuni, dall’altro non lo ha munito dei necessari poteri di intervento in
via autonoma, soprattutto in termini di erogazione delle spese, per gestire in
maniera efficiente ed economica la cosa comune. Ciò significa che l’attivitĂ
dell’amministratore è ingessata in relazione alle disponibilità economiche del
condominio”.
Tuttavia, in questo momento storico, per
Frivoli l’amministratore riveste un ruolo importante: “Non è più solo un organo
di esecuzione, ma anche un organo di gestione, perché gestisce una cosa comune
per mezzo del rendiconto consuntivo”.