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Lettera aperta a Michele Emiliano
sabato 7 febbraio 2015

di Sergio Blasi
Consigliere regionale Pd in Puglia





per una legge sul conflitto di interessi in Puglia

 

 

“Caro Michele,

il centrosinistra al governo della Regione Puglia e il Partito Democratico devono dare un segnale forte, in vista delle prossime elezioni regionali, sul tema della incompatibilità delle cariche istituzionali con interessi privati. Dal 2012 in Consiglio Regionale è ferma una mia proposta di legge in materia. Si tratta di “Norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi dei titolari di incarichi di rappresentanza e di governo regionale”.

La Proposta di Legge  vuole tutelare “la necessaria separazione tra politica ed economia, tra controllori e controllati”, considerandola “un obiettivo di civiltà politica e giuridica”. Se la legge fosse approvata, per tutta la durata del mandato, un rappresentante istituzionale (Giunta e Consiglio) o un concessionario di servizi pubblici regionali o titolare di incarichi di amministrazione, direzione e controllo in enti e società controllati o partecipati dalla Regione,  non potrà occuparsi d’altro che non sia l’interesse pubblico.

Diventerà infatti incompatibile con la carica di consigliere regionale e con gli incarichi di governo “ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio privato e pubblico diverso dal mandato consiliare regionale e non inerente alla funzione svolta”. I rappresentanti istituzionali regionali saranno inoltre tenuti alla massima trasparenza sulle loro proprietà e sulle attività economiche loro e dei loro parenti entro il secondo grado.

Non potranno fare i consiglieri o gli assessori regionali quei cittadini che possiedono mezzi di comunicazione di massa e imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, imprese commerciali o di servizi che abbiano partecipato negli ultimi tre anni a gare di appalto pubblico in Puglia o abbiano fornito beni o servizi a enti pubblici regionali.  

Inoltre, per tutta la durata del proprio mandato, i rappresentanti istituzionali regionali non potranno ottenere l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e progetti riguardanti anche parzialmente suoli di loro proprietà, e in caso di approvazione di strumenti di pianificazione urbanistica non potranno ricavarne in alcun caso alcun beneficio.

Chi fa politica deve farlo in maniera esclusiva e disinteressata per tutto il mandato, pena la decadenza: questo è il segnale che daremmo ai pugliesi con l’approvazione di questa legge. Il servizio nelle istituzioni non deve essere neanche sospettabile di potenziali conflitti di interessi. E, a mio parere, l’ente pubblico deve mostrare a livello di legislazione una fermezza che sia garanzia per tutti i cittadini pugliesi.

Chiedo dunque a te, in quanto segretario regionale, di invitare il gruppo consiliare del Pd a raccogliere le 5 firme di consiglieri regionali necessarie per portare alla discussione dell’aula questa proposta di legge prima della fine di questa legislatura. A lungo si è rimproverato al centrosinistra di non aver saputo, o voluto, affrontare il conflitto di interessi di Berlusconi. Una legge sul conflitto di interessi dei rappresentanti istituzionali regionali, per bonificare la politica da chi considera le istituzioni come qualcosa di cui servirsi, credo sarebbe il migliore inizio della campagna elettorale per il Pd pugliese”.

 

Sergio Blasi

 

Lecce, 07 febbraio 2015




PROPOSTA DI LEGGE
*********************

Testo Proposta

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E  CONFLITTO DI
INTERESSI DEI TITOLARI DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA
E DI GOVERNO REGIONALE

 

 

f.ri

 

Sergio Blasi

 

Antonio Decaro


NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E  CONFLITTO DI
INTERESSI DEI TITOLARI DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA
E DI GOVERNO REGIONALE

 

RELAZIONE

 

In assenza di una legge statale efficace in tema di conflitto di interessi derivante dal cumulo tra incarichi istituzionali ed esercizio di attività economiche la presente proposta di legge è volta ad introdurre una disciplina che impedisca la commistione tra esercizio della funzione pubblica e svolgimento delle attività private; al fine di garantire, nella misura massima possibile, la indipendenza, autonomia e trasparenza della funzione pubblica e la effettiva libertà della iniziativa privata.

La materia sulla quale al legislatore regionale è consentito di intervenire più incisivamente è quella dello status dei consiglieri e organi di governo dell’ente, riservata dalla Costituzione alla sua competenza nel rispetto di principi fondamentali fissati con legge dello Stato (n. 165 del 2004); su questo terreno, dunque, si è lavorato, fissando regole stringenti, tali da eliminare alla radice la possibilità stessa che si determinino momenti di confusione e/o sovrapposizione di per se stessi capaci di condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Il tema che si intende affrontare è quello della necessaria separazione tra politica ed economia, tra controllori e controllati, un obiettivo di civiltà politica e giuridica, realizzabile a una sola condizione: che chiunque possa elargire utilità dalla politica o grazie alla politica  non riceva a sua volta alcuna utilità dalla politica, per sé, per la sua famiglia o la sua impresa. Diversamente lo “scambio” (il mercimonio della cosa pubblica, è stato detto negli ultimi tempi), nelle sue mille, ramificate, possibili forme, è sempre in agguato.

Poiché la questione è di sostanza, non certo di forma, non abbiamo voluto limitarci a regolare, nel senso di vietare, i soli rapporti economici con l’ente di appartenenza -ossia la Regione- in senso stretto; sarebbe un’intollerabile ipocrisia, infatti, negare che le funzioni esercitate a livello regionale possano influenzare o condizionare le scelte di una ASL o anche degli Enti Territoriali. Ma sarebbe stato costituzionalmente “rischioso” scrivere una norma che impedisca ai consiglieri e assessori regionali di partecipare ad appalti pubblici su tutto il territorio regionale, qualunque sia l’ente banditore.

In tale prospettiva si è studiato un percorso per estendere il più possibile l’area del conflitto di interessi che determina incompatibilità con la carica pubblica: da un lato, interpretando in senso amplissimo la titolarità di incarichi di governo, in modo da estendere l’ambito soggettivo di applicazione della legge (articolo 1) ai “concessionari di servizi pubblici regionali nonché i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo in enti, istituti, agenzie, aziende o società dipendenti, controllati, vigilati, finanziati o partecipati, a qualsiasi titolo e anche indirettamente, dalla Regione”;  d’altro lato, impedendo a questi soggetti, per tutta la durata del mandato, di partecipare a gare per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture non soltanto banditi dalla Regione e dagli enti che siano diretta emanazione della stessa, ma anche finanziati (anche parzialmente) dalla Regione stessa o “sottoposti ad approvazioni, autorizzazioni o controlli regionali anche di tipo settoriale, comunque denominati”.

Analoga attenzione si è prestata alla necessità di evitare che l'esercizio delle funzioni pubbliche venga a sovrapporsi, per coloro i quali esercitano professioni o comunque svolgano attività di servizio, al conferimento di incarichi da parte dei medesimi Enti.

L’incrocio tra il massimo dell’estensione soggettiva e il massimo dell’estensione oggettiva garantisce un risultato che non dovrebbe discostarsi molto da quello auspicato.

Il carattere rigoroso e stringente della disciplina è affidato anzitutto a un meccanismo di trasparenza, unito alla selezione legislativa delle tipologie di proprietà e attività economiche dichiarate rilevanti ai fini della legge, ossia tali da determinare potenziale conflitto di interessi. Infatti è previsto (articolo 4) che i soggetti obbligati, entro venti giorni dall’assunzione dell’incarico, debbano comunicare “tutti i dati relativi alla proprietà di immobili in territorio della Regione e alle imprese delle quali, direttamente o indirettamente, essi stessi, il loro coniuge, i loro parenti e affini entro il secondo grado, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità e il controllo  … ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale”; entro quarantacinque giorni gli uffici competenti (presidenza del consiglio e presidenza della giunta) accertano se si tratti di proprietà e attività economiche “rilevanti”, ossia quelle elencate, rispettivamente, all’articolo 5 (estensione superiore a un ettaro in territorio urbano e a cinque ettari in territorio extraurbano) e all’articolo 6 (imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, imprese operanti nei settori edilizia, lavori pubblici, servizi pubblici -anche come concessionari- e pubbliche forniture).

Nel primo caso, il titolare di carica pubblica  non potrà realizzare (ovviamente neanche con l’interposizione della propria impresa o dei propri familiari) alcuna trasformazione edilizia né ottenere varianti urbanistiche più favorevoli (articolo 7); nel secondo caso, non potrà partecipare a gare d’appalto rispetto alle quali la Regione svolga un ruolo anche minimo o indiretto, né acquisire commesse o instaurare rapporti contrattuali a qualsiasi titolo (articolo 8).

L’inottemperanza alle disposizioni della legge determina la decadenza dall’incarico, dichiarata, con le ovvie garanzie del previo procedimento in contraddittorio, dal consiglio per i consiglieri e per il presidente della giunta, dalla giunta per gli assessori e dal presidente della giunta negli altri casi (articolo 9).

Per completare l’illustrazione dell’articolato, va richiamato ancora l’articolo 2, che stabilisce l’obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare gli interessi propri,  del coniuge e dei parenti e affini entro il secondo grado, con riferimento sia alla partecipazione a deliberazioni di organi collegiali, sia all’adozione di atti monocratici di competenza, prevedendo altresì che appositi regolamenti del consiglio e della giunta assicurino adeguate forme di pubblicità ai casi di astensione; infine l’articolo 3, che stabilisce l’incompatibilità degli incarichi di rappresentanza e di governo con ogni impiego pubblico e privato, nonché con ogni altra carica o ufficio privato e pubblico diverso dal mandato consiliare regionale e non inerente alla funzione svolta, disciplinando conseguentemente il collocamento in aspettativa dagli impieghi e il procedimento per la rimozione delle situazioni di incompatibilità legate a funzioni di gestione e controllo in attività imprenditoriali.

 

 

 

NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI
INTERESSI DEI TITOLARI DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA
E DI GOVERNO REGIONALE

 

Art. 1. Ambito soggettivo di applicazione.

1.Agli effetti della presente legge, per titolari di incarichi di rappresentanza e di governo regionale si intendono il presidente della giunta regionale, i consiglieri, gli assessori, i concessionari di servizi pubblici regionali nonché i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo in enti, istituti, agenzie, aziende o società dipendenti, controllati, vigilati, finanziati o partecipati, a qualsiasi titolo e anche indirettamente, dalla Regione.

Art. 2. Obbligo di astensione.

1.I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 nell'esercizio delle loro funzioni devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare, specificamente o anche soltanto astrattamente, in virtĂą dell'ufficio ricoperto, gli interessi propri, del coniuge e dei parenti e affini entro il secondo grado.

2.I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni degli organi di appartenenza, né adottare atti di rispettiva competenza, in situazioni o materie che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri, del coniuge e di parenti e affini entro il secondo grado.

3.Sulla sussistenza delle situazioni e delle materie determinanti l'obbligo di astensione di cui al comma 2, per i consiglieri delibera il consiglio, per il presidente della giunta e per gli assessori delibera la giunta, per gli altri soggetti provvede il presidente della giunta.


4         I regolamenti del consiglio e della giunta, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assicurano adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni e mancata adozione di atti motivate ai sensi del medesimo comma.

Art. 3. IncompatibilitĂ  con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese.

l.E' incompatibile con la carica di consigliere e con gli incarichi di governo regionale ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio privato e pubblico diverso dal mandato consiliare regionale e non inerente alla funzione svolta.

2.I dipendenti pubblici e privati che assumono la carica di consigliere o un incarico di governo regionale sono collocati immediatamente in aspettativa, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato elettivo regionale vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3.I consiglieri regionali e i titolari di incarichi di governo regionale non possono esercitare, in enti pubblici nonché in enti privati aventi ad oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate.

4.I consiglieri regionali e i titolari di incarichi di governo regionale, che esercitino attività professionali o comunque di prestazione di servizi, non possono assumere incarichi di qualsivoglia natura da parte della Regione, degli Enti Territoriali nonché da parte di enti pubblici dagli stessi controllati o partecipati; il divieto si estende alle associazioni di professionisti di cui i consiglieri regionali ed i titolari di incarichi di governo regionale fanno parte ovvero alle società di professionisti nelle quali gli stessi detengano una quota ovvero una partecipazione superiore al 10%.

5.I consiglieri regionali e i titolari di incarichi di governo regionale devono rimuovere ogni situazione di incompatibilitĂ  entro il termine perentorio di un mese a decorrere dalla proclamazione nella carica o dall'assunzione dell'incarico.

6.In caso di inottemperanza, il presidente del consiglio per i consiglieri e il presidente della giunta negli altri casi assegnano un termine non superiore a trenta giorni per la cessazione della causa di incompatibilitĂ , decorso il quale viene dichiarata la decadenza, rispettivamente dal consiglio per i consiglieri, dalla giunta per gli assessori, dal presidente della giunta negli altri casi.

6.Se inottemperanti sono il presidente del consiglio o il presidente della giunta, il termine è assegnato dal consiglio.

Art. 4. Dichiarazione della proprietĂ  fondiaria e delle attivitĂ  economiche.

1.Entro venti giorni dall'assunzione dell'incarico i soggetti di cui all'articolo l comunicano alla presidenza del consiglio e alla presidenza della giunta tutti i dati relativi alla proprietĂ  di immobili in territorio della Regione e alle imprese delle quali, direttamente o indirettamente, essi stessi, il loro coniuge, i loro parenti e affini entro il secondo grado detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolaritĂ  o il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale. Essi sono tenuti ad analoga comunicazione per ogni successiva variazione dei dati forniti, entro quindici giorni dal verificarsi della stessa.

2.Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la presidenza del consiglio per i consiglieri e la presidenza della giunta negli altri casi accertano, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le proprietĂ  e le attivitĂ  economiche di loro pertinenza sono rilevanti, allo stato, ai fini della presente legge.

1.     La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 1 determina una situazione di incompatibilità, con attivazione della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3.

Art. 5. ProprietĂ  fondiaria rilevante.

1. Sono proprietĂ  rilevanti ai fini della presente legge quelle che superano l'estensione di un ettaro in territorio urbano e di cinque ettari in territorio extraurbano.

Art. 6. AttivitĂ  economiche rilevanti.

1.Sono attivitĂ  economiche rilevanti ai fini della presente legge:

a)le imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa;

b)le imprese operanti nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici;

c)   le imprese commerciali e di servizi che abbiano partecipato negli ultimi tre anni a gare di appalto pubblico bandite nel territorio della Regione o abbiano comunque fornito beni o prestazioni a enti pubblici o a enti, istituti, agenzie, aziende o società dipendenti, controllati, vigilati, finanziati o partecipati - anche indirettamente e a qualsiasi titolo - dalla Regione o da altri enti pubblici;

d) i concessionari di servizi pubblici.

2.Il competente ufficio di presidenza comunica immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2 dell’articolo 4.

3.Un decimo dei componenti del consiglio regionale può comunque chiedere al competente ufficio di presidenza, in ogni tempo e a distanza di non meno di sei mesi dal precedente accertamento, di disporre nuovo accertamento ai sensi del comma 2 dell' articolo 5.

Art. 7. Limiti alla trasformazione edilizia della proprietĂ .

1.     I soggetti di cui all'articolo 1, qualora siano titolari di proprietà rilevanti ai sensi dell'articolo 5 o di attività economiche rilevanti ai sensi dell' articolo 6 comma l lettera b) della presente legge, per tutta la durata del mandato non possono ottenere l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e progetti riguardanti anche parzialmente i suoli di loro proprietà. In caso di approvazione di strumenti di pianificazione urbanistica generale e loro varianti, nonché di pianificazione territoriale e paesaggistica, nessuna trasformazione edilizia può essere assentita in loro favore se la nuova disciplina risulti più favorevole.

Art. 8. Limiti all'esercizio delle attivitĂ  economiche rilevanti.

1. I soggetti di cui all' articolo 1, qualora siano esercenti attività economiche rilevanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente legge, per tutta la durata del mandato non possono partecipare a gare per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture banditi dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 1 o finanziati anche parzialmente dalla Regione stessa, o sottoposti ad approvazioni, autorizzazioni o controlli regionali anche di tipo settoriale, comunque denominati, né altrimenti acquisire commesse o instaurare rapporti contrattuali a qualsiasi titolo.

Art. 9. Decadenza.

1.   In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge, l'interessato decade dall'incarico.

2.     La decadenza è dichiarata, previo procedimento In contraddittorio con l'interessato, dal consiglio regionale per i consiglieri e per il presidente della giunta, dalla giunta per gli assessori e dal presidente della giunta negli altri casi.

 

 

Art. 10 Norma finanziaria

 

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio

Regionale.

 

 

Sergio Blasi

 

Antonio Decaro

 




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