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PROPOSTA DI
LEGGE
NORME IN
MATERIA DI INCOMPATIBILITA' EÂ CONFLITTO DI
INTERESSI DEI TITOLARI DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA
E DI GOVERNO REGIONALE
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f.ri
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Sergio Blasi
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Antonio
Decaro
NORME IN
MATERIA DI INCOMPATIBILITA' EÂ CONFLITTO DI
INTERESSI DEI TITOLARI DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA
E DI GOVERNO REGIONALE
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RELAZIONE
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In assenza di una legge statale
efficace in tema di conflitto di interessi derivante dal cumulo tra incarichi
istituzionali ed esercizio di attivitĂ economiche la presente proposta di legge
è volta ad introdurre una disciplina che impedisca la commistione tra esercizio
della funzione pubblica e svolgimento delle attivitĂ private; al fine di
garantire, nella misura massima possibile, la indipendenza, autonomia e trasparenza
della funzione pubblica e la effettiva libertĂ della iniziativa privata.
La materia sulla quale al legislatore
regionale è consentito di intervenire più incisivamente è quella dello status
dei consiglieri e organi di governo dell’ente, riservata dalla Costituzione
alla sua competenza nel rispetto di principi fondamentali fissati con legge
dello Stato (n. 165 del 2004); su questo terreno, dunque, si è lavorato,
fissando regole stringenti, tali da eliminare alla radice la possibilitĂ stessa
che si determinino momenti di confusione e/o sovrapposizione di per se stessi
capaci di condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche.
Il tema che si intende affrontare è
quello della necessaria separazione tra politica ed economia, tra controllori e
controllati, un obiettivo di civiltĂ politica e giuridica, realizzabile a una
sola condizione: che chiunque possa elargire utilitĂ dalla politica o grazie
alla politica non riceva a sua volta alcuna utilità dalla politica, per sé,
per la sua famiglia o la sua impresa. Diversamente lo “scambio” (il mercimonio
della cosa pubblica, è stato detto negli ultimi tempi), nelle sue mille,
ramificate, possibili forme, è sempre in agguato.
Poiché la questione è di sostanza, non certo di forma,
non abbiamo voluto limitarci a regolare, nel senso di vietare, i soli rapporti
economici con l’ente di appartenenza -ossia la Regione- in senso stretto; sarebbe un’intollerabile ipocrisia, infatti, negare che le
funzioni esercitate a livello regionale possano influenzare o condizionare le
scelte di una ASL o anche degli Enti Territoriali. Ma sarebbe stato
costituzionalmente “rischioso” scrivere una norma che impedisca ai consiglieri
e assessori regionali di partecipare ad appalti pubblici su tutto il territorio
regionale, qualunque sia l’ente banditore.
In tale prospettiva si è studiato un percorso per
estendere il più possibile l’area del conflitto di interessi che determina
incompatibilitĂ con la carica pubblica: da un lato, interpretando in senso
amplissimo la titolarità di incarichi di governo, in modo da estendere l’ambito
soggettivo di applicazione della legge (articolo 1) ai “concessionari di
servizi pubblici regionali nonché i titolari di incarichi di amministrazione,
direzione e controllo in enti, istituti, agenzie, aziende o societĂ dipendenti,
controllati, vigilati, finanziati o partecipati, a qualsiasi titolo e anche
indirettamente, dalla Regione”; d’altro lato, impedendo a questi soggetti, per tutta la
durata del mandato, di partecipare a gare per appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture non soltanto banditi dalla Regione e dagli enti che siano
diretta emanazione della stessa, ma anche finanziati (anche parzialmente) dalla
Regione stessa o “sottoposti ad approvazioni, autorizzazioni o controlli
regionali anche di tipo settoriale, comunque denominati”.
Analoga attenzione si è prestata alla necessità di
evitare che l'esercizio delle funzioni pubbliche venga a sovrapporsi, per
coloro i quali esercitano professioni o comunque svolgano attivitĂ di servizio,
al conferimento di incarichi da parte dei medesimi Enti.
L’incrocio tra il massimo
dell’estensione soggettiva e il massimo dell’estensione oggettiva garantisce un
risultato che non dovrebbe discostarsi molto da quello auspicato.
Il carattere rigoroso e stringente
della disciplina è affidato anzitutto a un meccanismo di trasparenza, unito
alla selezione legislativa delle tipologie di proprietĂ e attivitĂ economiche
dichiarate rilevanti ai fini della legge, ossia tali da determinare potenziale
conflitto di interessi. Infatti è previsto (articolo 4) che i soggetti
obbligati, entro venti giorni dall’assunzione dell’incarico, debbano comunicare
“tutti i dati relativi alla proprietà di immobili in territorio della
Regione e alle imprese delle quali, direttamente o indirettamente, essi stessi,
il loro coniuge, i loro parenti e affini entro il secondo grado, detengono o
hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità e il controllo …
ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale”;
entro quarantacinque giorni gli uffici competenti (presidenza del consiglio e
presidenza della giunta) accertano se si tratti di proprietĂ e attivitĂ
economiche “rilevanti”, ossia quelle elencate, rispettivamente,
all’articolo 5 (estensione superiore a un ettaro in territorio urbano e a
cinque ettari in territorio extraurbano) e all’articolo 6 (imprese esercenti
mezzi di comunicazione di massa, imprese operanti nei settori edilizia, lavori
pubblici, servizi pubblici -anche come concessionari- e pubbliche forniture).
Nel primo caso, il titolare di carica
pubblica non potrà realizzare (ovviamente neanche con l’interposizione della
propria impresa o dei propri familiari) alcuna trasformazione edilizia né
ottenere varianti urbanistiche piĂą favorevoli (articolo 7); nel secondo caso, non
potrà partecipare a gare d’appalto rispetto alle quali la Regione svolga un ruolo anche minimo o indiretto, né acquisire commesse o instaurare rapporti
contrattuali a qualsiasi titolo (articolo 8).
L’inottemperanza alle disposizioni
della legge determina la decadenza dall’incarico, dichiarata, con le ovvie
garanzie del previo procedimento in contraddittorio, dal consiglio per i
consiglieri e per il presidente della giunta, dalla giunta per gli assessori e
dal presidente della giunta negli altri casi (articolo 9).
Per completare l’illustrazione
dell’articolato, va richiamato ancora l’articolo 2, che stabilisce l’obbligo di
astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare gli interessi propri, del coniuge
e dei parenti e affini entro il secondo grado, con riferimento sia alla
partecipazione a deliberazioni di organi collegiali, sia all’adozione di atti
monocratici di competenza, prevedendo altresì che appositi regolamenti del
consiglio e della giunta assicurino adeguate forme di pubblicitĂ ai casi di
astensione; infine l’articolo 3, che stabilisce l’incompatibilità degli
incarichi di rappresentanza e di governo con ogni impiego pubblico e privato,
nonché con ogni altra carica o ufficio privato e pubblico diverso dal mandato
consiliare regionale e non inerente alla funzione svolta, disciplinando
conseguentemente il collocamento in aspettativa dagli impieghi e il
procedimento per la rimozione delle situazioni di incompatibilitĂ legate a
funzioni di gestione e controllo in attivitĂ imprenditoriali.
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NORME IN MATERIA
DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI
INTERESSI DEI TITOLARI DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA
E DI GOVERNO REGIONALE
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Art. 1. Ambito soggettivo di
applicazione.
1.Agli effetti
della presente legge, per titolari di incarichi di rappresentanza e di governo
regionale si intendono il presidente della giunta regionale, i consiglieri, gli
assessori, i concessionari di servizi pubblici regionali nonché i titolari di
incarichi di amministrazione, direzione e controllo in enti, istituti, agenzie,
aziende o societĂ dipendenti, controllati, vigilati, finanziati o partecipati,
a qualsiasi titolo e anche indirettamente, dalla Regione.
Art. 2. Obbligo di astensione.
1.I soggetti di
cui al comma 1 dell'articolo 1 nell'esercizio delle loro funzioni devono
dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno
l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare, specificamente o
anche soltanto astrattamente, in virtĂą dell'ufficio ricoperto, gli interessi
propri, del coniuge e dei parenti e affini entro il secondo grado.
2.I soggetti di
cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni degli organi di
appartenenza, né adottare atti di rispettiva competenza, in situazioni o
materie che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi
propri, del coniuge e di parenti e affini entro il secondo grado.
3.Sulla
sussistenza delle situazioni e delle materie determinanti l'obbligo di
astensione di cui al comma 2, per i consiglieri delibera il consiglio, per il
presidente della giunta e per gli assessori delibera la giunta, per gli altri
soggetti provvede il presidente della giunta.
4Â Â Â Â Â Â Â Â I regolamenti del consiglio e
della giunta, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, assicurano adeguate forme di pubblicitĂ agli adempimenti di cui al comma
2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni e mancata
adozione di atti motivate ai sensi del medesimo comma.
Art. 3. IncompatibilitĂ
con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in
enti pubblici e imprese.
l.E'
incompatibile con la carica di consigliere e con gli incarichi di governo
regionale ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio privato
e pubblico diverso dal mandato consiliare regionale e non inerente alla
funzione svolta.
2.I dipendenti
pubblici e privati che assumono la carica di consigliere o un incarico di
governo regionale sono collocati immediatamente in aspettativa, senza
pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano
le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato elettivo regionale
vigenti nei rispettivi ordinamenti.
3.I consiglieri
regionali e i titolari di incarichi di governo regionale non possono
esercitare, in enti pubblici nonché in enti privati aventi ad oggetto anche non
principale lo svolgimento di attivitĂ imprenditoriali, funzioni di presidente,
amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di
responsabilitĂ comunque denominate.
4.I consiglieri
regionali e i titolari di incarichi di governo regionale, che esercitino
attivitĂ professionali o comunque di prestazione di servizi, non possono
assumere incarichi di qualsivoglia natura da parte della Regione, degli Enti
Territoriali nonché da parte di enti pubblici dagli stessi controllati o
partecipati; il divieto si estende alle associazioni di professionisti di cui i
consiglieri regionali ed i titolari di incarichi di governo regionale fanno
parte ovvero alle societĂ di professionisti nelle quali gli stessi detengano
una quota ovvero una partecipazione superiore al 10%.
5.I consiglieri
regionali e i titolari di incarichi di governo regionale devono rimuovere ogni
situazione di incompatibilitĂ entro il termine perentorio di un mese a
decorrere dalla proclamazione nella carica o dall'assunzione dell'incarico.
6.In caso di
inottemperanza, il presidente del consiglio per i consiglieri e il presidente
della giunta negli altri casi assegnano un termine non superiore a trenta
giorni per la cessazione della causa di incompatibilitĂ , decorso il quale viene
dichiarata la decadenza, rispettivamente dal consiglio per i consiglieri, dalla
giunta per gli assessori, dal presidente della giunta negli altri casi.
6.Se
inottemperanti sono il presidente del consiglio o il presidente della giunta,
il termine è assegnato dal consiglio.
Art. 4. Dichiarazione
della proprietĂ fondiaria e delle attivitĂ economiche.
1.Entro venti giorni dall'assunzione dell'incarico
i soggetti di cui all'articolo l comunicano alla presidenza del consiglio e
alla presidenza della giunta tutti i dati relativi alla proprietĂ di immobili
in territorio della Regione e alle imprese delle quali, direttamente o
indirettamente, essi stessi, il loro coniuge, i loro parenti e affini entro il
secondo grado detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la
titolaritĂ o il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento
del capitale sociale. Essi sono tenuti ad analoga comunicazione per ogni
successiva variazione dei dati forniti, entro quindici giorni dal verificarsi
della stessa.
2.Entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la presidenza del
consiglio per i consiglieri e la presidenza della giunta negli altri casi
accertano, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di
ogni altro elemento, se le proprietĂ e le attivitĂ economiche di loro
pertinenza sono rilevanti, allo stato, ai fini della presente legge.
1.    La mancata o tardiva
comunicazione di cui al comma 1 determina una situazione di incompatibilitĂ ,
con attivazione della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3.
Art. 5. ProprietĂ fondiaria rilevante.
1. Sono proprietĂ rilevanti ai fini della
presente legge quelle che superano l'estensione di un ettaro in territorio
urbano e di cinque ettari in territorio extraurbano.
Art. 6. AttivitĂ economiche rilevanti.
1.Sono attivitĂ
economiche rilevanti ai fini della presente legge:
a)le imprese
esercenti mezzi di comunicazione di massa;
b)le imprese
operanti nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici;
c)Â Â le imprese commerciali e di servizi che
abbiano partecipato negli ultimi tre anni a gare di appalto pubblico bandite
nel territorio della Regione o abbiano comunque fornito beni o prestazioni a
enti pubblici o a enti, istituti, agenzie, aziende o societĂ dipendenti,
controllati, vigilati, finanziati o partecipati - anche indirettamente e a
qualsiasi titolo - dalla Regione o da altri enti pubblici;
d) i concessionari di servizi pubblici.
2.Il competente
ufficio di presidenza comunica immediatamente all'interessato l'esito
dell'accertamento di cui al comma 2 dell’articolo 4.
3.Un decimo dei
componenti del consiglio regionale può comunque chiedere al competente ufficio
di presidenza, in ogni tempo e a distanza di non meno di sei mesi dal
precedente accertamento, di disporre nuovo accertamento ai sensi del comma 2
dell' articolo 5.
Art. 7. Limiti alla trasformazione
edilizia della proprietĂ .
1.    I soggetti di cui all'articolo 1, qualora
siano titolari di proprietĂ rilevanti ai sensi dell'articolo 5 o di attivitĂ
economiche rilevanti ai sensi dell' articolo 6 comma l lettera b) della
presente legge, per tutta la durata del mandato non possono ottenere
l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e progetti riguardanti anche
parzialmente i suoli di loro proprietĂ . In caso di approvazione di strumenti di
pianificazione urbanistica generale e loro varianti, nonché di pianificazione
territoriale e paesaggistica, nessuna trasformazione edilizia può essere
assentita in loro favore se la nuova disciplina risulti piĂą favorevole.
Art. 8. Limiti all'esercizio delle
attivitĂ economiche rilevanti.
1. I soggetti di cui all' articolo 1,
qualora siano esercenti attivitĂ economiche rilevanti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1 della presente legge, per tutta la durata del mandato non possono
partecipare a gare per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture banditi
dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 1 o finanziati anche
parzialmente dalla Regione stessa, o sottoposti ad approvazioni, autorizzazioni
o controlli regionali anche di tipo settoriale, comunque denominati, né
altrimenti acquisire commesse o instaurare rapporti contrattuali a qualsiasi
titolo.
Art. 9. Decadenza.
1.  In caso di inottemperanza alle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge,
l'interessato decade dall'incarico.
2.   Â
La decadenza è
dichiarata, previo procedimento In contraddittorio con l'interessato, dal
consiglio regionale per i consiglieri e per il presidente della giunta, dalla
giunta per gli assessori e dal presidente della giunta negli altri casi.
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Art. 10 Norma finanziaria
Â
La presente proposta di legge non comporta
oneri finanziari a carico del bilancio
Regionale.
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Sergio Blasi
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Antonio Decaro
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