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“Tuteliamo la professionalità delle nostre guide turistiche e la qualità dell’accoglienza!”
domenica 15 dicembre 2013

da tarantolider@libero.it




COMUNICATO STAMPA: "Tuteliamo la professionalitĂ  delle nostre guide turistiche e la qualitĂ  dell'accoglienza!"

Dopo anni di attese e di sterili dibattiti su come regolamentare la professione di guida turistica, finalmente, la Regione Puglia, in data 25 maggio 2012 ha legiferato in materia emanando la legge n° 13 con un successivo regolamento attuativo ( 3 ottobre 2012), al fine di disciplinare una professione spesso caratterizzata da improvvisazione ma in grande ascesa data la crescente attrattiva che il territorio pugliese gode fra i turisti italiani  e stranieri.  Tuttavia, pur essendo animati da buone intenzioni, quanto emanato dalla Regione ha prodotto aberrazioni e storture tali da determinare situazioni paradossali che hanno portato ad una sanatoria con l’effetto di conferire l’abilitazione di “guida ed accompagnatore turistico” a chi ha dichiarato di aver operato per volontariato o a chi ha esibito solo lettere d’incarico tutte da verificare. A questo proposito, il Comitato Taranto Lider, giorno 14 dicembre, alle ore 10:00,  presso la saletta  del Centro Sportivo Magna Grecia, ha tenuto una conferenza stampa per denunciare le evidenti ingiustizie prodotte da questa legge che rischia di inficiare la qualità del servizi turistici offerti e la creazione di nuove opportunità di lavoro.

Il Comitato ha denunciato nel dettaglio quanto segue.

Riportiamo qui di seguito i punti essenziali della Legge Regionale 25 maggio 2012, n° 13 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n° 77 suppl. del 29/05/2012)

Requisiti essenziali per l’esercizio delle professioni di guida ed accompagnatore turistico:

Oltre ai requisiti previsti per tutti i concorsi pubblici, il bando della Regione Puglia aggiunge:

1)     l’abilitazione all’esercizio della professione conseguita mediante superamento del relativo esame di abilitazione professionale;

2)     il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o di diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana.

L’esame di abilitazione all’esercizio delle due professioni sopra citate prevede anche l’accertamento della padronanza di una o  più lingue straniere.

La legge, stabilisce, inoltre, all’articolo 7,  l’istituzione di un vero e proprio esame di abilitazione da tenersi con cadenza almeno biennale volto all’accertamento delle relative competenze.

Da quanto sopra menzionato, si evince che per diventare guida o accompagnatore turistico in Puglia si dovrà sostenere un esame. Questo è vero ma a partire dal prossimo anno  perché, grazie all’applicazione di un regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico della legge regionale sopra citata, sono state disciplinate le modalità, i criteri e i termini per il riconoscimento all’esercizio delle suddette professioni a coloro che hanno già esercitato tali attività in Puglia ( articolo 1 del regolamento). 

Questo vuol dire che tutti coloro che, alla data ultima dell’otto luglio 2013  ( scadenza della seconda riapertura dei termini di presentazione della domanda per ottenere l’ambito riconoscimento), avevano esercitato queste professioni, non hanno avuto bisogno di sostenere alcun esame poiché l’abilitazione è stata conferita sulla base della documentazione presentata in allegato alle domande.

I requisiti essenziali in base ai quali questo riconoscimento è stato conferito sono i seguenti:

  • Diploma quinquennale ( senza nessuna specificitĂ );
  • Dimostrazione di aver svolto l’attivitĂ  solo negli ultimi 5 anni per un totale complessivo di 100 giornate;
  • Contratti di lavoro con specificitĂ  delle mansioni;
  • Fatture emesse e possesso di partita Iva;

·        Lettere d’incarico per conto di: enti pubblici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici, enti o istituzioni assimilabili, pro-loco riconosciute dalla normativa regionale, associazioni turistiche pro-loco iscritte all’Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia, enti parco, enti gestione aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni scientifiche assimilabili.

·        Ricevute di pagamento d’imposte;

  • Dichiarazioni dei redditi;
  • Iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio;
  • Attestazione del rapporto di lavoro subordinato.

In pratica, alla luce di quanto è avvenuto, l’abilitazione è stata conferita in base ad una sorta di sanatoria, che ha consentito, in molti casi, ad incompetenti di essere allo stesso livello delle guide professioniste.

Andiamo dunque ad analizzare per punti  le storture prodotte dall’applicazione di questo regolamento ( e non della legge).

·         Il diploma quinquennale: l’esercizio di una professione come quella di guida ed accompagnatore turistico necessita di un corso di studi appropriato che qui non è affatto contemplato. Per assurdo, ha potuto accedere al conferimento del patentino chi ha un diploma di perito industriale mentre, titoli come i diplomi triennali statali di qualifica del settore ( accompagnatore turistico, ad esempio) dei vecchi ordinamenti scolastici,  non sono stati ritenuti validi, lasciando fuori dal conferimento dell’abilitazione, guide professioniste pugliesi che lavorano nel settore da 40 anni  perché in possesso di un titolo che, al tempo del loro percorso scolastico, non prevedeva il diploma quinquennale ma solo triennale. D’altro canto, sono stati riconosciuti come validi da alcune Province, titoli triennali conseguiti all’estero.

·         100 giornate di lavoro solo negli ultimi 5 anni: nonostante il regolamento attuativo, all’articolo 1, preveda il conferimento dell’abilitazione a coloro che hanno già esercitato le suddette professioni in Puglia, lo stesso limita la dimostrazione dell’espletamento della professione ai soli ultimi 5 anni ( ovvero dal 2008 al 2012) escludendo così di fatto le professioniste che, per motivi vari, pur continuando a lavorare, hanno svolto una attività meno intensa numericamente. Forse che una guida che ha svolto 60 visite guidate negli ultimi 5 anni diviene, improvvisamente, guida di serie B o guida inferiore rispetto ad una che ha lavorato qualche giorno in più? Inoltre, si sono verificati anche casi paradossali di conferimento dell’abilitazione a persone titolari di pensione, di attività commerciali o che svolgono attività di liberi professionisti o di dipendenti in settori che nulla hanno a che fare con il turismo.

·         Le lettere d’incarico e le attestazioni rilasciate da associazioni senza scopro di lucro: una lettera d'incarico non vuol dire si sia poi concretizzata in lavoro effettivo, eppure molta gente ha ottenuto il patentino in questo modo senza aver MAI svolto un servizio guida in vita sua! Stessa cosa dicasi per le associazioni senza scopo di lucro ( fra le quali figurano associazioni culturali, parrocchie, associazioni dopolavoristiche etc.) che hanno elargito certificazioni e dichiarazioni tutte da verificare. Alle proteste ed obiezioni delle guide escluse, gli impiegati delle Province incaricati all’esame della documentazione hanno, tuttavia, risposto molto chiaramente, affermando di non essere tenuti a verificare la autenticità delle dichiarazioni dei servizi effettuati a titolo volontaristico e gratuito. Lo scempio che  ne è derivato è facilmente deducibile in quanto nessuno ha accertato le reali competenze professionali di tutti i candidati ( verifica della padronanza di una o più lingue straniere, della storia dell’arte, del patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico della regione) né la capacità di relazionarsi al pubblico.

 

Infine, se un ente pubblico quale la Regione Puglia, decide di regolamentare attraverso una legge una professione, come può accettare dichiarazioni di svolgimento della stessa a titolo volontaristico e gratuito? La regolamentazione riguardava un lavoro o un hobby? E’ chiaro che la finalità del regolamento di riconoscere le professionalità che hanno svolto l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico per guadagnarsi il pane e non per hobby è stata totalmente calpestata.

 

Il Comitato “Taranto LIDER” chiede con forza l'abrogazione del regolamento attuativo e modifica della legge regionale per quanto attiene il titolo di studio d’accesso, affinchè siano ammessi titoli specifici ed attinenti alla professione quinquennali o triennali se relativi al vecchio ordinamento.

 

Inoltre, invitiamo tutti i professionisti del settore, le cooperative, le associazioni culturali ad unirsi in questa richiesta.

 




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