COMUNICATO
STAMPA: "Tuteliamo la
professionalitĂ delle nostre guide turistiche e la qualitĂ dell'accoglienza!"
Dopo
anni di attese e di sterili dibattiti su come regolamentare la professione di
guida turistica, finalmente, la Regione Puglia, in data 25 maggio 2012 ha
legiferato in materia emanando la legge n° 13 con un successivo regolamento
attuativo ( 3 ottobre 2012), al fine di disciplinare una professione spesso
caratterizzata da improvvisazione ma in grande ascesa data la crescente
attrattiva che il territorio pugliese gode fra i turisti italiani e
stranieri. Tuttavia, pur essendo animati da buone intenzioni, quanto emanato
dalla Regione ha prodotto aberrazioni e storture tali da determinare situazioni
paradossali che hanno portato ad una sanatoria con l’effetto di conferire
l’abilitazione di “guida ed accompagnatore turistico” a chi ha dichiarato di
aver operato per volontariato o a chi ha esibito solo lettere d’incarico tutte
da verificare. A questo proposito, il Comitato Taranto Lider, giorno 14 dicembre,
alle ore 10:00, presso la saletta del Centro Sportivo Magna Grecia, ha tenuto
una conferenza stampa per denunciare le evidenti ingiustizie prodotte da questa
legge che rischia di inficiare la qualitĂ del servizi turistici offerti e la
creazione di nuove opportunitĂ di lavoro.
Il
Comitato ha denunciato nel dettaglio quanto segue.
Riportiamo
qui di seguito i punti essenziali della Legge Regionale 25 maggio 2012, n°
13 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n° 77 suppl. del 29/05/2012)
Requisiti
essenziali per l’esercizio delle professioni di guida ed accompagnatore
turistico:
Oltre
ai requisiti previsti per tutti i concorsi pubblici, il bando della Regione
Puglia aggiunge:
1)Â Â Â Â
l’abilitazione
all’esercizio della professione conseguita mediante superamento del relativo
esame di abilitazione professionale;
2)Â Â Â Â
il possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o di diploma
conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla
competente autoritĂ italiana.
L’esame
di abilitazione all’esercizio delle due professioni sopra citate prevede anche
l’accertamento della padronanza di una o più lingue straniere.
La
legge, stabilisce, inoltre, all’articolo 7, l’istituzione di un vero e proprio
esame di abilitazione da tenersi con cadenza almeno biennale volto
all’accertamento delle relative competenze.
Da
quanto sopra menzionato, si evince che per diventare guida o accompagnatore
turistico in Puglia si dovrà sostenere un esame. Questo è vero ma a partire dal
prossimo anno perché, grazie all’applicazione di un regolamento attuativo per
il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore
turistico della legge regionale sopra citata, sono state disciplinate le
modalità , i criteri e i termini per il riconoscimento all’esercizio delle
suddette professioni a coloro che hanno giĂ esercitato tali attivitĂ in Puglia
( articolo 1 del regolamento).Â
Questo
vuol dire che tutti coloro che, alla data ultima dell’otto luglio 2013 ( scadenza
della seconda riapertura dei termini di presentazione della domanda per
ottenere l’ambito riconoscimento), avevano esercitato queste professioni, non
hanno avuto bisogno di sostenere alcun esame poiché l’abilitazione è stata
conferita sulla base della documentazione presentata in allegato alle domande.
I
requisiti essenziali in base ai quali questo riconoscimento è stato conferito
sono i seguenti:
- Diploma
quinquennale ( senza nessuna specificitĂ );
- Dimostrazione
di aver svolto l’attività solo negli ultimi 5 anni per un totale complessivo
di 100 giornate;
- Contratti
di lavoro con specificitĂ delle mansioni;
- Fatture
emesse e possesso di partita Iva;
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Lettere
d’incarico per conto di: enti pubblici, enti morali, associazioni senza scopo
di lucro, associazioni professionali a fini turistici, enti o istituzioni
assimilabili, pro-loco riconosciute dalla normativa regionale, associazioni
turistiche pro-loco iscritte all’Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia, enti
parco, enti gestione aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale,
musei naturalistici o altri enti e istituzioni scientifiche assimilabili.
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Ricevute di
pagamento d’imposte;
- Dichiarazioni
dei redditi;
- Iscrizione
negli appositi registri delle camere di commercio;
- Attestazione
del rapporto di lavoro subordinato.
In
pratica, alla luce di quanto è avvenuto, l’abilitazione è stata conferita in
base ad una sorta di sanatoria, che ha consentito, in molti casi, ad
incompetenti di essere allo stesso livello delle guide professioniste.
Andiamo
dunque ad analizzare per punti  le storture prodotte dall’applicazione di
questo regolamento ( e non della legge).
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Il diploma
quinquennale:
l’esercizio di una professione come quella di guida ed accompagnatore turistico
necessita di un corso di studi appropriato che qui non è affatto contemplato.
Per assurdo, ha potuto accedere al conferimento del patentino chi ha un diploma
di perito industriale mentre, titoli come i diplomi triennali statali di
qualifica del settore ( accompagnatore turistico, ad esempio) dei vecchi
ordinamenti scolastici, non sono stati ritenuti validi, lasciando fuori dal
conferimento dell’abilitazione, guide professioniste pugliesi che lavorano nel
settore da 40 anni  perché in possesso di un titolo che, al tempo del loro
percorso scolastico, non prevedeva il diploma quinquennale ma solo triennale. D’altro
canto, sono stati riconosciuti come validi da alcune Province, titoli triennali
conseguiti all’estero.
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100
giornate di lavoro solo negli ultimi 5 anni: nonostante il regolamento attuativo, all’articolo
1, preveda il conferimento dell’abilitazione a coloro che hanno già esercitato le
suddette professioni in Puglia, lo stesso limita la dimostrazione
dell’espletamento della professione ai soli ultimi 5 anni ( ovvero dal 2008 al
2012) escludendo così di fatto le professioniste che, per motivi vari, pur
continuando a lavorare, hanno svolto una attivitĂ meno intensa numericamente.
Forse che una guida che ha svolto 60 visite guidate negli ultimi 5 anni
diviene, improvvisamente, guida di serie B o guida inferiore rispetto ad una
che ha lavorato qualche giorno in piĂą? Inoltre, si sono verificati anche casi
paradossali di conferimento dell’abilitazione a persone titolari di pensione,
di attivitĂ commerciali o che svolgono attivitĂ di liberi professionisti o di
dipendenti in settori che nulla hanno a che fare con il turismo.
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Le lettere
d’incarico e le attestazioni rilasciate da associazioni senza scopro di lucro: una lettera d'incarico non vuol
dire si sia poi concretizzata in lavoro effettivo, eppure molta gente ha
ottenuto il patentino in questo modo senza aver MAI svolto un servizio guida in
vita sua! Stessa cosa dicasi per le associazioni senza scopo di lucro ( fra le
quali figurano associazioni culturali, parrocchie, associazioni
dopolavoristiche etc.) che hanno elargito certificazioni e dichiarazioni tutte
da verificare. Alle proteste ed obiezioni delle guide escluse, gli impiegati
delle Province incaricati all’esame della documentazione hanno, tuttavia,
risposto molto chiaramente, affermando di non essere tenuti a verificare la
autenticitĂ delle dichiarazioni dei servizi effettuati a titolo volontaristico
e gratuito. Lo scempio che ne è derivato è facilmente deducibile in quanto
nessuno ha accertato le reali competenze professionali di tutti i candidati (
verifica della padronanza di una o piĂą lingue straniere, della storia
dell’arte, del patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico della
regione) né la capacità di relazionarsi al pubblico.
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Infine, se un ente pubblico quale
la Regione Puglia, decide di regolamentare attraverso una legge una
professione, come può accettare dichiarazioni di svolgimento della stessa a
titolo volontaristico e gratuito? La regolamentazione riguardava un lavoro o un
hobby? E’ chiaro che la finalità del regolamento di riconoscere le
professionalità che hanno svolto l’attività di guida turistica e di
accompagnatore turistico per guadagnarsi il pane e non per hobby è stata
totalmente calpestata.
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Il Comitato “Taranto LIDER”
chiede con forza l'abrogazione del regolamento attuativo e modifica della legge
regionale per quanto attiene il titolo di studio d’accesso, affinchè siano
ammessi titoli specifici ed attinenti alla professione quinquennali o triennali
se relativi al vecchio ordinamento.
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Inoltre, invitiamo tutti i
professionisti del settore, le cooperative, le associazioni culturali ad unirsi
in questa richiesta.
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