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Un’A.C. che rinnega i propri
atti amministrativi !!!
EPPURE L’ORDINANZA
DIRIGENZIALE ESISTE…
PERCHE’ VIENE NEGATA
da ben 2 anni ?
IN QUALI CASSETTI E’
TENUTA NASCOSTA, cosa è stato fatto in 2 anni ?
QUANTA ECONOMIA
VIENE NEGATA …… PERCHE’ ?
Il
presidente
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COMUNE
di TARANTO
Direzione Pianificazione Urbanistica-Edilità
Ufficio Dissesti Statici
P.zza S. Pertini, n.5 -74123 Taranto
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 22 del 08/03/2011(prot.n. 38248
del 09/03/2011)
IL
DIRIGENTE
VISTO l'articolo 33 così come modificato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n° 53 del 03/05/2002 del vigente Regolamento comunale di Edilizia, che testualmente dispone:
"Manutenzione degli edifici e dell'arredo
urbano"
Ogni pro)rietario ha l'obtligo di manteciert, ojni parte dell'edificio in
stato di normale conservazione, in
relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.
Il
Dirigente può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico e
sanitario del comune, per accertare le condizioni delle
costruzioni_
Ove
ne ravvisi la necessità, il Dirigente, con provvedimento motivato,
ordina ai proprietari, entro un termine prefissato e
previa acquisizione dei titoli abilitativi eventualmente dovuti, le
riparazioni, i completamenti o i rifacimenti ritenuti indispensabili per
assicurare la presenza delle condizioni sopra esposte.
In
caso di inadempienza, il comune può far eseguire i lavori rivalendosi
successivamente sul proprietario, o avente titolo.
VISTO altresì l'articolo 5, dello stesso
Regolamento che, a sua volta, dispone: "Lavori
eseguibili d'urgenza"
Potranno
essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta
urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, sotto la responsabilità
personale dell'esecutore.
L'esecutore
è, in ogni modo, obbligato a comunicare immediatamente, al competente Ufficio
tecnico Area Edilità-Urbanistica il nominativo del proprietario, dei direttore
dei lavori e della impresa esecutrice.
Entro
i successivi cinque giorni, deve essere depositata regolare istanza per regolarizzare
la situazione venutasi a creare
RILEVATO che in più occasioni sono state accertate da parte dell'Ufficio Dissesti
Statici Comunale, situazioni di degrado e di cattiva
manutenzione di edifici di proprietà privata;
CONSIDERATO che tale
circostanza, associata all'assenza o carenza di interventi manutentivi da parte dei proprietari delle
costruzioni, o chi ne ha la disponibilità, arreca danni, non solo al decoro dell'ambiente, ma soprattutto a persone
o cose nell'ipotesi di crolli e/o
cedimenti strutturali anche parziali;
CONSIDERATO che il comportamento omissivo tenuto dai predetti soggetti configura una irregolarità sanzionabile amministrativamente, salvo che
il fatto non costituisca un più grave reato;
DATO ATTO che la responsabilità civile e penale per danni a persone o cose, imputabile alla mancata esecuzione dei lavori manutentivi così come
prescritti dagli articoli 5 e 33 del vigente
R.E. rimane in capo ai proprietari delle costruzioni, o di chi ne ha la disponibilità;
Visto il D.P.R.06/06/2001 n'D 380 e successive
modificazioni ed integrazioni; Visti gli art. 5 e
33 del Regolamento Edilizio Comunale;
Vista la Legge 24/11/1981, n° 689 e successive
modificazioni ed integrazioni; Visto il D.Lgs.
18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
ai proprietari degli edifici, o agli aventi titolo:
1. la conservazione delle
costruzioni in condizioni di abitabilità o agibilità, di igiene, di sicurezza e di decoro nel rispetto delle
prescrizioni del Regolamento Edilizio e di quello d'igiene;
2. in
rapporto alla effettiva situazione in atto, i predetti soggetti, sono tenuti ad
eseguire tutti i lavori necessari a scongiurare pericoli
per l'incolumità delle persone e delle cose, ai sensi e con gli effetti
dell'art. 5 del vigente Regolamento Edilizia.
DISPONE
1. Che
per la mancata osservanza della presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, saranno applicate
le sanzioni amministrative previste dalla Delibera di C.C. n° 33 del
16/04/08;
2. la
presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune di Taranto, con manifesti nelle pubbliche
strade e sul sito internet istituzionale del Comune di
Taranto;
3. che
con successivi sopralluoghi dei tecnici Comunali vengano puntualmente
individuate le situazioni di degrado degli edifici e, previo accertamento sulla
proprietà da parte della Direzione Polizia Municipale, si
proceda alla emissione dei consequenziali provvedimenti;
4. che in caso di accertata inottemperanza, si procederà
alla segnalazione alla competente
Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 677 del c.p. rubricato per l'appunto
"omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina "
5. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare;
Contro la presente
Ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (legge 06.12.71 n° 1034) entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,
oppure, in via alternativa, ricorso
gerarchico al Presidente della Repubblica, entro 120 gg (D.P.R. 24.11.71 n° 1199).
Taranto, 09 Marzo 2011
firmato
IL DIRIGENTE
Arch. Silvio Rufolo