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Srl sportiva dilettantistica ? ASD a responsabilità limitata? Cerchiamo di chiarire un pò le idee...
martedì 28 gennaio 2014

da arcas.puglia@libero.it




 

Srl sportiva dilettantistica ? ASD a responsabilità limitata? Cerchiamo di chiarire un pò le idee...

Con la legge n. 289/2002 (c.d. Legge Finanziaria 2003) e, in particolare, con l’articolo 90 di tale legge, si è introdotta la figura della società sportiva dilettantistica che può godere di quei privilegi che, antecedentemente, erano una prerogativa delle sole Associazioni sportive dilettantistiche.
Vale la pena di esporre soltanto una brevissima sintesi in merito alle principali caratteristiche delle società sportive dilettantistiche.

Il comma 17 del predetto art. 90, dispone che “Le società e Associazioni sportive dilettantistiche (…) possono assumere una delle seguenti forme:

Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro”.
Il successivo comma 18, poi, così come modificato in forza delle disposizioni di cui alla Legge n. 128 del 2004, indicando i requisiti dello statuto della società sportiva dilettantistica, ne individua le caratteristiche ed i contenuti:
la forma scritta;

l’indicazione della sede legale della società;

l’indicazione della sua denominazione che deve contemplare “la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica”;

la previsione, nell’oggetto sociale, dell’“organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica”;

l’indicazione degli organi dotati della rappresentanza legale della società;
l’assenza dello scopo di lucro, con specificazione che gli utili non potranno essere divisi tra i soci, nemmeno in via indiretta;

l’obbligo di redazione del bilancio annuale e con previsione delle modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi sociali;

la determinazione delle modalità di scioglimento;

l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, nel caso di scioglimento.

Occorre, poi, tenere conto anche del divieto, posto a carico degli amministratori, “di ricoprire la medesima carica in altre società o Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”.

Premesso che:

nell’ambito di una A.S.D. vige il principio per cui “una testa un voto”, sono agevoli e, certamente, possibili ribaltamenti di fronte inerenti la gestione della medesima e, quindi, inerenti il controllo delle attività ad essa affidate,
le obbligazioni delle A.S.D. non riconosciute (che non hanno la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta), sono garantite, oltre che dal patrimonio della medesima (il fondo comune), anche dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in sua rappresentanza,

è evidente che nel caso di una gestione di un impianto sportivo pubblico, oppure con un numero elevato di soci ed un volume di entrate particolarmente consistente, si possa ritenere opportuno oltre che preferibile, sostituire alla A.S.D. un soggetto giuridico caratterizzato da un impostazione prima di tutto maggiormente garantista oltre che funzionale.

Sicuramente ci sono una serie di agevolazioni per le srl sportive dilettantistiche che le normali realtà commerciali non hanno.

Riteniamo a questo punto indispensabile aggiungere una ulteriore domanda a cui ho risposto in questi giorni con l'obiettivo di chiarire le idee a chi vuole aprire una palestra, ma non sa che forma giuridica è la più idonea (lo stesso vale per qualsiasi altro tipo di ente sportivo).

28/01/2014                                      Archita Di Serio, presidente ARCAS/aics