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Osservazioni
alle recenti dichiarazioni rilasciate dal Dott. Bondi, Commissario
straordinario di ILVA s.p.a,
presso
la Commissione Ambiente della Camera in merito alla realizzazione dell’AIA, 27 dicembre 2013
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desidera sottolineare che l’attuazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce un
punto
saldo dell’assetto giuridico sul quale si poggia la
produzione dello stabilimento siderurgico ILVA di
Taranto.
Nel
provvedimento del 5 novembre 2013 del GIP Dott.ssa Todisco, vengono ribaditi i
capisaldi della
sentenza
della Corte Costituzionale n.85/2013 che ha sancito la persistenza del vincolo
cautelare sulle aree
ed
impianti dello stabilimento ILVA di Taranto posto sotto sequestro il 25 luglio
2012.
La
Corte ha inquadrato la normativa della legge 24 dicembre n. 231 del 2012 come
fondamentale nel
contesto
di una “situazione grave ed eccezionale … situazione di emergenza ambientale, dato il
pregiudizio recato all’ambiente e alla salute degli abitanti
del territorio circostante, e di
emergenza
occupazionale, considerato che l’eventuale
chiusura dell’Ilva potrebbe
determinare la
perdita
del posto di lavoro per molte migliaia di persone (tanto più numerose comprendendo il
cosiddetto
indotto)”.
A
fronte di siffatta situazione di emergenza, la Corte ha sottolineato “la temporaneità delle misure
adottate”
e ha
sottolineato il carattere d’emergenza dell’intervento legislativo col quale si è inteso
scongiurare
una gravissima crisi occupazionale. La Corte ha osservato che: “…l’attuale
disciplina
consiste
nel fatto che l’attività produttiva è ritenuta lecita alle condizioni previste
dall’AIA
riesaminata. Quest’ultima fissa modalità e tempi per l’adeguamento dell’impianto produttivo
rispetto alle regole di protezione dell’ambiente e della salute, entro il
periodo considerato, con
una scansione graduale degli interventi, la cui
inosservanza deve ritenersi illecita e quindi
perseguibile ai sensi delle leggi vigenti.
… La stessa norma,
piuttosto, traccia un percorso di risanamento ambientale ispirato al
bilanciamento
tra la tutela dei beni indicati e quella dell’occupazione, cioè tra beni tutti
corrispondenti
a diritti costituzionalmente protetti. La deviazione da tale percorso, non dovuta a
cause
di forza maggiore, implica l’insorgenza di precise responsabilità penali, civili e
amministrative, che le autorità competenti sono chiamate a far valere
secondo le procedure
ordinarie
… …”.
I
giudici della Consulta hanno quindi affermato che la produzione dell’ILVA deve avvenire nel rispetto
assoluto
dell’AIA riesaminata, che ha il valore di costante
condizionamento della
prosecuzione
dell’attività produttiva alla puntuale osservanza
delle
prescrizioni contenute nel provvedimento
autorizzativo.
La
normativa non prevede pertanto la continuazione pura e semplice dell’attività, alle medesime
condizioni
che
avevano reso necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria, ma impone nuove condizioni, la cui
osservanza
deve essere continuamente controllata, con tutte le conseguenze giuridiche
previste
in
generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente
lesivi della salute e
dell’ambiente.
Emerge
quindi dalle affermazioni della Consulta che è
fondamentale l’assoluta necessità, affinché la
prosecuzione
dell’attività produttiva di ILVA
s.p.a. possa essere considerata lecita, di una puntuale,
scrupolosa
e costante osservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA e della scansione
temporale
degli interventi per l’adeguamento dell’impianto produttivo rispetto alle regole di
protezione
dell’ambiente e della
salute,
cosicché l’inosservanza della
scansione graduale di detti
interventi,
ossia la deviazione da tale percorso di adeguamento di cui, con l’AIA riesaminata,
sono
stati scanditi modalità e tempi, deve
ritenersi illecita e quindi perseguibile ai sensi delle
leggi
vigenti.
Solo
il rispetto
rigoroso del
cronoprogramma
degli
interventi stabilito
nell’AIA riesaminata assicura
la
tutela della salute e dell’ambiente e giustifica la
prosecuzione dell’attività produttiva da parte di ILVA
s.p.a.
Il
grave sbilanciamento
nella
tutela dei diritti in gioco risulta pertanto evidente nel momento in
cui
l’ILVA dichiara di
non poter mettere in atto l’AIA a causa di
mancanza di fondi, questione
che
non riguarda la popolazione di Taranto e che costituiva preciso compito della
dirigenza ILVA
nella
sua struttura di Commissariamento e del Governo italiano nel momento stesso in
cui
venivano
adottate legge finalizzate a garantire allo stabilimento ILVA la piena
produzione ed
attività.
Antonia
Battaglia
Alessandro
Marescotti
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TarantoRapportoAria2013