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Sul dissesto, dopo oltre sette anni ...
Nota Stampa ARCAS Puglia

martedì 20 gennaio 2015

da arcas.puglia@libero.it




Dopo oltre 7 anni ci vediamo costretti a ricordare la vicenda incresciosa del dissesto amministrativo del Comune di Taranto che ha causato sino ad ora gravi problemi alle amministrazioni comunali successive e quindi ai servizi dei cittadini di Taranto.
Con nota stampa dell’ottobre 2007 avevamo evidenziato dubbi sulla intera vicenda affermando che la responsabilità gestionale era dell’organo politico e non dei funzionari in mancanza di assegnazione di piani esecutivi di gestione, di risorse finanziarie e dei conseguenti controlli.
E’ di questi ultimi giorni una informativa di un ex funzionario comunale inviata ad organi dello Stato ed alla Corte dei Conti, che in base ad ulteriori documenti pubblici emersi in questi ultimi mesi evidenziano la responsabilità gestionale dell’organo politico pro tempore.
Quanto sopra per opportuna conoscenza alla opinione pubblica di Taranto.
18/01/2015
Archita Di Serio
================================================


Ministro di Giustizia
Procuratore Generale della Corte di Cassazione
Corte dei Conti Sezione delle Autonomie
Prefetto di Taranto
A.N.C.I
Procuratore della Repubblica di Catanzaro
Procuratore della Repubblica di Potenza
Consiglio Giudiziario del distretto della Corte di Appello di Lecce
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce
Presidente Tribunale di Taranto
Procuratore della Repubblica di Taranto

Procuratore Generale della Corte di Cassazione
Corte dei Conti Sezione delle Autonomie
Prefetto di Taranto
A.N.C.I
Procuratore della Repubblica di Catanzaro
Procuratore della Repubblica di Potenza
Consiglio Giudiziario del distretto della Corte di Appello di Lecce
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce
Presidente Tribunale di Taranto
Procuratore della Repubblica di Taranto
Procura regionale della Corte dei Conti
Sindaco Comune di Taranto
Loro Indirizzi

Oggetto: Dissesto Comune di Taranto – Responsabilità diretta Giunta Comunale per omessa approvazione P.E.G. anni 2000-2005 –Omissione denuncia violazioni T.U.E.L. Eluso controllo ex art.148 T.U.E.L. - Conseguenze deducibili in numerosi procedimenti penali.
Il sottoscritto Santo Barracato, ex funzionario del Comune di Taranto, imputato in molti procedimenti penali nella presunta qualità di “dirigente ex art.107 T.U.E.L.” è venuto a conoscenza di interrogatori escussi dalla Procura di Taranto dei direttori generali del comune di Taranto nominati con contratto di diritto privato negli anni dal 2000 al 2005, anni riconducibili al dissesto del Comune di Taranto.
Il dissesto fu dichiarato il 17 ottobre 2006, dal commissario straordinario dr. Tommaso Blonda e numerosi sono stati i procedimenti penali intrapresi al fine di trovare i responsabili della gestione condotta in maniera piĂą che illegittima.
In vigenza del T.U.E.L. d.lgs 267/2000 quali responsabili della gestione furono individuati i dirigenti .
A distanza di oltre otto anni, una indagine preliminare iniziata nel 2006, con richiesta di decreto di sequestro preventivo effettuato nel novembre del 2008 (proc. pen. N. 5667/06), ripresentata nel settembre 2013 e terminata ad ottobre 2014 con un rinvio a giudizio al prossimo gennaio 2015, fa emergere tra i documenti presentati al G.U.P. dr.ssa Wilma Gilli, dal P.M. dr.ssa Ida Perrone, due interrogatori dei Direttori Generali dell’epoca, che attestano incontrovertibilmente la gestione politica ed amministrativa dell’organo politico.
I due Direttori Generali entrambi interrogati dal sost. proc. dr.ssa Ida Perrone nel 2006 e 2007/ affermano che dal 2000 al 2005, non hanno predisposto e quindi non sono stati approvati i piani esecutivi di gestione e di conseguenza non sono state assegnate ai dirigenti risorse umane, finanziarie e strumentali.(allegati).
E’ evidente che la mancata assegnazione dei piani esecutivi di gestione, dei piani degli obiettivi e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, riporta la gestione degli anni dal 2000 al 2005 al Sindaco ed alla Giunta, con le conseguenze che gli organi in indirizzo, facilmente deducono sia in campo erariale che nei numerosi procedimenti penali instaurati.
“L’attribuzione al dirigente di una adeguata autonomia gestionale costituisce il presupposto essenziale ed ineliminabile per determinare una effettiva traslazione delle responsabilità”. Così affermato dalle Sezioni Unite.
La mancanza della obbligatoria predisposizione del P.E.G per un capoluogo di Provincia con più di 200.000 abitanti è di tale eccezionale gravità che avrebbe dovuto essere immediatamente censurata e denunciata; era la dimostrazione pratica di come il civico ente avesse operato in pieno contrasto con l’ordinamento giuridico vigente. Si sarebbe dovuta rilevare immediatamente la violazione dei direttori generali, l’acquiescenza del segretario generale nonché dell’organismo di revisione che proprio sulla base del concreto contenuto del P.E.G. e della sua utilizzazione avrebbe dovuto sviluppare la sua “vigilanza” sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ex art.239 del T.U.E.L.
Tra le altre violazioni, l’articolo 148 T.U.E.L, all’epoca prevedeva che il Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale dovesse trasmettere semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull’efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni adottati sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti, il referto andava inviato anche al Presidente del Consiglio comCome è potuto accadere che tali violazioni siano sfuggite alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per ben cinque anni?
Come è potuto accadere che a fronte di dichiarazioni così esplicite( vedi interrogatorio) si sia continuato a ritenere i responsabili delle direzioni, gestori di risorse finanziarie mai assegnate ? Che nessuno abbia dato importanza al fatto che le determine erano prive di qualunque riferimento all’approvazione obbligatoria del piano esecutivo di gestione da parte della Giunta? Che le determine avevano tutte il capitolo di bilancio in bianco, proprio perché era l’assessore alle finanze ed il Sindaco a individuarne la fonte? Infine ,caso unico in Italia non erano riscontrati elementi corruttivi.
La mancanza di assegnazione di risorse economiche ai dirigenti e di approvazione di P.E.G. è di per se sufficiente a dimostrare la gestione dell’organo politico, pur tuttavia ad affermarne la precisa volontà, esiste una raccomandata trovata dalla D.I.G.O.S., riservata personale del Sindaco dell’epoca, inviata all’assessore ed al dirigente della direzione risorse finanziarie immediatamente dopo la andata via della Dr.ssa Titomanlio, (novembre 2002) nella quale si chiedeva che tutte le determine superiori a diecimila euro fossero sottoposte al Suo vaglio ( da considerare che anche quelle inferiori erano ovviamente senza capitolo di bilancio e quindi atto discrezionale dell’assessore alle finanze); che questa disposizione fosse rigorosamente osservata è documentato dalla escussione del capo della segreteria amministrativa della direzione dei Lavori Pubblici e Patrimonio, la quale afferma che tutte le “determine” erano portate a conoscenza del Sindaco, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dell’assessore al ramo. Ulteriore indagine della D.I.G.O.S constatò infine che il v. Sindaco e Sindaco furono assessori alle finanze dal 26 febbraio 2003 al 28 11 2005;
Ho sempre dichiarato di aver avuto un incarico temporaneo, unilaterale e non ricettivo, di non aver avuto P.E.G. né risorse finanziarie da gestire, di non aver avuto deleghe di funzioni e di non aver firmato alcun contratto, di non essere stato centro di costo né agente contabile e soprattutto di non essere “DIRIGENTE CON QUALIFICA”, ma un funzionario amministrativo di catg. D. Le mie spontanee dichiarazioni e le memorie presentate all’inizio dei procedimenti penali nelle quali chiedevo di valutare per economia processuale, se l’azione penale ai sensi dell’art.129 c.p.p. non doveva essere iniziata o proseguita, purtroppo non trovavano udienza presso i vari collegi giudicanti, ritenendo gli stessi che non sussistevano in atti i presupposti per l’applicazione di tale articolo di procedura penale; cosicchè sono nove anni che mi dibatto in procedimenti lunghissimi ed onerosi, nei quali i capi di imputazione risultano essere derivanti da potere gestionale in qualità di dirigente.
I destinatari della presente, per l’alto ufficio al quale sono preposti, certamente sanno come ritenere queste mia informativa e relativa documentazione.
Ai sensi dell’art. 406 c.p. e 408 c.p. si resta in attesa di notizie.

=============================================

Taranto, 12 dicembre 2014
Dr. Barracato Santo,
Via Brest,2 - 74121 Taranto
e-mail barracatosanto@libero.it
Norme di diritto
La legge afferma: “Sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio Comunale l’organo esecutivo, la giunta comunale, definisce prima dell’esercizio finanziario il Piano esecutivo di gestione predisposto e proposto dal direttore generale, previsto dall’art.169 del T.U.E.L.(d.lgs.vo 267/2000), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.Il P.E.G contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. Il dettaglio previsto nel P.E.G e la connessa assegnazione delle risorse ai responsabili si devono collegare alla predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi(PDO), in un contesto unitario, secondo la previsione contenuta nell’art.197 del T.U.E.L.
E’ infatti evidente che le macro voci di interventi previsti in un bilancio con riferimento alle funzioni (che sono 12) ed ai possibili servizi in esse ricomprese (per un totale massimo di 52) non forniscono alcuna indicazione di tipo operativo, se non vengono dettagliate e precisate, appunto attraverso il P.E.G. ed attraverso la individuazione degli obiettivi.
Il ruolo che il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Degli Obiettivi assumono è ancor più rilevante se si considera che negli enti locali, la relazione Previsionale e Programmatica, che si deve allegare al bilancio ex art.170 del T.U.E.L è generica e non è un documento atto a guidare l’amministrazione.
Quanto sopra detto è stato ulteriormente dettagliato dal “ Principio contabile n.1. Programmazione e previsione nel sistema di bilancio”, approvato nella seduta del 3 luglio 2003 dall’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, secondo la previsione di cui all’art.154 del T.U.E.L, punti 40/43..”.”
Da tale definizione normativa appare subito evidente che la competenza nella definizione, e quindi nell’approvazione, del Piano esecutivo di gestione è differenziata rispetto al bilancio: il bilancio è approvato dall’organo consiliare, il Piano esecutivo di gestione è approvato dall’organo esecutivo sulla base del bilancio di previsione annuale, la cui esistenza e i cui contenuti sono un presupposto necessario per il Piano esecutivo di gestione, dal momento che mai esso potrà essere incoerente con i contenuti del bilancio.
In esso, poi, sono determinati gli obiettivi di gestione che sono affidati, unitamente alle risorse strumentali e finanziarie, ai responsabili dei servizi.
Il Piano esecutivo di gestione è , quindi, differente dal bilancio dal momento che questi è un documento con contenuti esclusivamente finanziari, mentre il P.E.G. oltre agli elementi finanziari contiene sia gli obiettivi di gestione, sia l’individuazione degli strumenti e delle dotazioni organiche utilizzate per la realizzazione di essi .Il tutto viene affidato ai responsabili dei servizi , il ché sta a significare l’introduzione - rispetto al passato e a seguito delle recenti innovazioni normative introdotte dalla Legge 12.05.1997 n. 127 ( cd. Bassanini 2) e Legge 16.06.1998 n. 191 nonché dal D. Lgs. 31.03.1998 n. 80 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 03.02.1993 n. 29 - di un terzo elemento di gestione che è autorizzato a tanto dall’organo esecutivo.
Se verifichiamo, infatti, le competenze degli organi, non possiamo avere dubbi sulla natura dell’affidamento che esiste con il bilancio di previsione, nel senso che si tratta di un meccanismo di tipo autorizzatorio che ha a che fare con il rapporto esistente tra organo consiliare ed organo esecutivo, ed è su questo rapporto che interviene l’approvazione del bilancio, dove approvazione vuol dire autorizzazione da parte del Consiglio alla Giunta ad operare, a governare la gestione secondo i contenuti di un documento autorizzatorio insieme al bilancio.
Non ci può essere rapporto diretto dal punto di vista della modulazione tra Consiglio e responsabile del servizio, perché l’organo consiliare non ha alcuna competenza nel definire gli indirizzi gestionali, in quanto di competenza dell’organo esecutivo.
Il T.U.E.L. all’art. 50 comma 10, statuisce essere il Sindaco che nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. All’art. 109 il T.U.E.L. statuisce che gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionali, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’art.169 T.U.E.L.
Il Consiglio ha competenza nella definizione degli indirizzi strategici, cioè dà il suo indirizzo alla Giunta non al dirigente, il quale -invece - riceve gli indirizzi gestionali dalla Giunta e, quindi, il passaggio è a tre, mentre nel vecchio ordinamento Di conseguenza i soggetti sono tre ed i livelli di autorizzazione sono due .Un primo livello di autorizzazione dal Consiglio alla Giunta che è il Bilancio, un secondo livello di autorizzazione dalla Giunta ai dirigenti che è il Piano esecutivo di gestione.
Da tale ragionamento si comprende oggettivamente che il dettaglio di questo documento di autorizzazione deve essere necessariamente più ricco rispetto al Bilancio, perché il bilancio è e resta un documento di autorizzazione di tipo esclusivamente politico, dove conta che nel rapporto tra Consiglio e Giunta siano individuati gli obiettivi strategici dell’ente e sia attribuita a ciascun obiettivo una quantità congrua di risorse. Il Consiglio decide che è prioritario costruire una determinata strada, rinnovare un immobile, aumentare l’offerta del servizio di un asilo nido, e costruisce - di conseguenza - un bilancio con stanziamenti finalizzati a queste priorità politico - strategiche. Si tratta di stanziamenti aggregati perché il Consiglio non si preoccuperà delle modalità di appalto delle opere da realizzarsi o delle modalità di gestione dell’asilo nido, ma si limiterà solo a dire che nel periodo inerente al bilancio approvato vuole potenziare l’offerta del servizio di asilo nido, portando il numero dei posti da ics ad ipsilon, e che per tale obiettivo stanzia una somma di euro tot. Come questo avvenga da un punto di vista gestionale non è un problema di competenza del Consiglio, ma è di competenza della Giunta, per cui questa autorizzazione - data col P.E.G. - deve essere molto più dettagliata, anche perché si tratta di un meccanismo di autorizzazione che non va da un organo politico ad un organo politico, ma da un organo politico ad un organo tecnico, tra i quali non esiste nessun tipo di legame, anzi esiste una separazione netta dal punto di vista delle modalità di selezione. Alla carriera professionale del dirigente si accede per concorso, alla Giunta si accede su nomina diretta del Sindaco, per cui cambia non solo il dettaglio ma anche la natura della delega contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione e, quindi, nasce da qui la ragione per la quale il legislatore ha previsto che il P.E.G. contenga in modo esplicito gli obiettivi che vengono assegnati ai singoli responsabili - e le contestuali risorse necessarie per la realizzazione, condizione indispensabile a consentire un compiuto controllo di gestione.”
L’attribuzione al dirigente di una adeguata autonomia gestionale costituisce il presupposto essenziale ed ineliminabile per determinare una effettiva traslazione delle responsabilità”. Così come affermato dalle Sezioni Unite.
La Corte di Cassazione ha ormai statuito che nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale” perchè tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica – nel nostro caso il sindaco – procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 articolo 30 contenente modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 242 del 1994”.
“La mancata indicazione” – prosegue la Corte di Cassazione – “non può che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica – nella specie il sindaco – della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica”.
In questi termini, si era già espressa anche la Sez. IV della stessa Corte Suprema con la sentenza n. 38840 del 21/10/2005. Questa statuiva che il fatto che competesse all’organo politico la individuazione e la nomina del dirigente incaricato confermava che si trattava di un potere che spettava originariamente a questo organo non diversamente , del resto, da quanto avviene per i soggetti privati e quindi che “la responsabilità dell’organo di direzione politica riviva nei casi in cui non vengono messe a disposizione le disponibilità finanziarie necessarie ad attuare i precipui compiti previsti dall’ordinamento a fronte dell’incarico ricevuto.
Interrogatori dei due direttori generali
L’interrogatorio dell’avv. F. De Feis, lo si ritrova nel procedimento 7515/2005 e come da allegato è stato effettuato il 10 aprile 2006.( Proc. dr. Aldo Petrucci e sost.proc. Ida Perrone)
L’interrogatorio della dr.ssa Loredana Titomanlio, da parte del sost. Proc. Ida Perrone è avvenuto nel 2007,; la data è stata desunta dall’interrogatorio effettuato quale testimone, della dr.ssa Titomanlio, nel procedimento penale n.5091/09 R.G., il 29 ottobre 2010, Presidente Dr. Petrangelo Michele, giudice a latere dr.ssa Romano Rita e dr.ssa Vilma Gilli P.M.
dr.ssa Ida Perrone, Seconda Sezione Penale Collegiale, Tribunale Ordinario di Taranto; tale interrogatorio era inserito in un documento di oltre cento pagine presentato nel 2014 al G.U.P. dr.ssa Vilma Gilli dal P.M. dr.ssa Ida Perrone e dal quale il sottoscritto ha rilevato che anche il primo direttore generale aveva dichiarato la insussistenza del piano esecutivo di gestione.
Si riportano alcuni significativi passi dell’interrogatorio della Dr.ssa Loredana Titomanlio :
“Il P.M. dr.ssa Ida Perrone afferma di conoscere quali sono le funzioni del direttore generale per legge e che sono desumibili dall’art.108 del T.U.E.L.
“sovrintende alla gestione dell’ente….compete in particolare la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’art.197,comma2, lett.a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art.169. A tal fine ,al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente.
Il direttore generale, dr.ssa Titomanlio, ammette che per il 2001 il P.E.G. non era stato fatto e che invece i dirigenti inviavano al dr. Lubelli una proposta di budget, necessaria alla normale gestione della direzione che presiedevano; nel 2002 La Titomanlio tenta di predisporre il P.E.G,(pag.19)ma comunque capisce che sarebbe stato poco significativo a causa delle scarse risorse finanziarie.
Nel 2002 la Titomanlio informa il Sindaco che il dr. Lubelli non risponde alle Sue richieste di documenti e di informative, e dichiara che il Sindaco non ritenne di assumere iniziative a tal proposito, nonostante fosse stata ripetutamente sollecitata.
Il Direttore Generale afferma però che il rapporto tra il Sindaco e il dr. Lubelli era corretto, “quando il Sindaco lo chiamava lui veniva”….(pag.8)
Precisa è la lettura di una nota del 3 aprile 2002 numero 1205, relativa alla mancata predisposizione del piano degli obiettivi, del piano esecutivo di gestione.
La Titomanlio dice “ mi recavo presso l’assessorato della direzione finanziaria ove c’era sempre l’assessore Piccolo, per una corretta elaborazione del P.E.G. e dicevo che a tutt’oggi non avevo ricevuto nulla. Il direttore generale rende noto al Collegio giudicante ed al P.M. Ida Perrone che la interroga che in una Sua lettera al dirigente della direzione finanziaria aveva scritto “il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano esecutivo di gestione rappresentano dei documenti strategici essenziali per la gestione di tutta l’attività amministrativa e costituiscono un preciso obbligo posto dalla Legge direttamente a carico del direttore generale. La mancata approvazione del P.E.G. da parte della Giunta oltre a costituire violazione di una precisa norma di legge comporta(pag.38)due ulteriori gravi conseguenze: riduce il ruolo dei dirigenti “da responsabili a meri proponenti” in quanto non conoscendo a priori gli obiettivi di gestione di disponibilità finanziarie, gli stessi dipendono esclusivamente dalla sua discrezionalità. Impedisce la valutazione delle attività dei dirigenti da parte del nucleo di valutazione per la retribuzione di risultato. La invito a formulare entro il 10 aprile una proposta di P.E.G. elaborato secondo il dettato dell’art.169 del Decreto Lgs.267/2000 in caso contrario avrebbe informato la Giunta ed il Sindaco.
La Titomanlio, ammette la sua debolezza, il non essere riuscita ribadendo che” la formazione del P.E.G. è un preciso obbligo che la Legge Le attribuiva, forse l’unico quindi lo dovevo fare.”
“A fronte di tali precise dichiarazioni, a fronte di tali incontrovertibili violazioni di legge, il P.M. dr.ssa Perrone Ida cosa fa? Tranquillizza l’ex direttore generale che nessun provvedimento sarà adottato nei suoi confronti
Il P.M. porta a conoscenza del Collegio Giudicante che il Direttore Generale aveva nelle dichiarazioni del 2007, evidenziato che erano sorti contrasti tra l’assessore Condemi (assessore ai lavori pubblici e Patrimonio) e la stessa Titomanlio per il fatto che l’assessore ai lavori pubblici aveva l’abitudine di firmare insieme al dirigente le determine, ”quasi a condividerne…dice la Titomanlio”.
Il P.M. (appare sconcertato):Ma guarda un po’ che ha detto: che l’assessore aveva l’abitudine di firmare le determine insieme al dirigente? Nel prosieguo dell’interrogatorio la Titomanlio dice che l’assessore firmava anche le note e che ciò era illegittimo, l’assessore non può farlo.
Il P.M. Perrone ribadisce: però lo faceva, prende atto che l’assessore firmava tutto quello che imponeva al dirigente..
Il P.M. chiede alla dr.ssa Titomanlio come fossero i rapporti tra dirigenti ed assessori di riferimento, la risposta è: era un rapporto strettissimo, molto spesso era anche un rapporto subordinato. La Titomanlio da una spiegazione legale al rapporto che deve sussistere tra assessore e dirigente, dice che tale rapporto è tra chi da l’indirizzo politico e chi deve gestire e ammette che spesso il politico si sovrappone al gestionale e questo crea delle difficoltà(pag.53
Il P.M. ricorda alla dr. Titomanlio che all’epoca dell’interrogatorio aveva riferito :” ero malvista perché il mio operato era diretto a controllare i dirigenti i quali, nel periodo in cui sono rimasta a Palazzo di città, come direttore generale , mantenevano uno stretto rapporto soltanto con gli assessori al ramo con una assoluta commistione della gestione politica e di quella tecnica.
Il P.M. sollecita il Direttore Generale a chiarire meglio tale rapporto e la Titomanlio dice: il rapporto tra assessore di riferimento e dirigente era molto stretto e il dirigente era molto spesso non dico costretto ma quasi obbligato a rispondere alle esigenze e quindi a dare priorità ad alcune cose rispetto ad altre e a fare delle cose che probabilmente non avrebbe fatto. Il P.M. viene ad avere la certezza che i dirigenti sottoponevano le proprie iniziative all’approvazione degli assessori al ramo, questo è confermato dalla Titomanlio
La Titomanlio: “Le iniziative dei dirigenti erano concordate con gli assessori al ramo, i rapporti erano strettissimi, nella logica dovrebbe essere che gli indirizzi li da l’assessore e che questi vengono eseguiti in assoluta e piena autonomia e di risorse e di azione.l’assessore diceva cosa il dirigente dovesse fare”;
Il P.M. deduce che il ruolo della Titomanlio, quale direttore generale era del tutto svuotato ricevendo affermazione positiva dalla stessa.
L’avv. Pasquale Annicchiarico, difensore del Comune prima di porre domande alla dr.ssa Titomanlio “Legge l’art. 108 del T.U.E.L, e rileva che poche cose sono demandate al direttore generale, tre righe: la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art.197 comma secondo, la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall’art.169.
Poi domanda : ” dottoressa, per poter valutare i dirigenti qual è con riferimento alle normative del T.U.E.L. la procedura? Risposta: Verificare se hanno risposto agli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione. Perfetto, risponde Annicchiarico, Lei ha trovato un piano esecutivo di gestione del Comune di Taranto? Risposta: NO
Avv. Annicchiarico: quindi per poter valutare i dirigenti non vi era nulla.
Prosegue l’avv. Annicchiarico: una volta conosciuto lo scenario doveva Lei provvedere a queste due incombenze, piano esecutivo di gestione e predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi; constatato il muro di gomma di Lubelli, dovevate provvedere a revocare il dirigente, avendo Lei avuto l’incarico dal Sindaco e il voto favorevole della Giunta alla Sua nomina.
Risposta:Si, bisognava probabilmente revocare il dirigente;
L’avv. Annicchiarico nel prendere atto che non è stato fatto rileva che poteva essere normale per i primi due tre mesi, non procedere con gli adempimenti di legge ,ma poi quale è stato il motivo per il quale non si è fatto più nulla?
La dr.ssa Titomanlio afferma che il Sindaco Le aveva suggerito di aspettare l’approvazione del bilancio, ma una volta approvato si è continuato a dare fiducia al dirigente Lubelli ; dopodiché (continua la Titomanlio), abbiamo aspettato il piano di riorganizzazione dei servizi ed uffici, pensando che ci sarebbe stata una rotazione, un cambio del dr. Lubelli, invece nulla anche in quella circostanza(pag.81) sino a che decisi di andare via io.(siamo alla fine del 2002.)” .
Una indagine della D.I.G.O.S constatò che il v. Sindaco e Sindaco furono assessori alle finanze dal 26 febbraio 2003 al 28 11 2005;




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